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Convenzioni
Scritto da: Misterfisco

Germania

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Titolo: Germania

Sezione: Convenzione contro le doppie imposizioni

Art. 18. Pensioni   
Fatte salve le disposizioni dei paragrafi 2, 3 e 4 dell’articolo 19, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato.

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