NULL
Convenzioni
Scritto da: Misterfisco

Danimarca

Scarica il pdf

Titolo: Danimarca

Sezione: Convenzione contro le doppie imposizioni

Art. 23. Patrimonio
1. Il patrimonio costituito da beni immobili, considerati all’articolo 6 posseduto da un residente di uno Stato contraente e situate nell’altro Stato contraente è imponibile in detto altro Stato. 2. Il patrimonio costituito da beni mobili che fanno parte dell’attivo di una stabile organizzazione che un’impresa di uno Stato contraente possiede nell’altro Stato contraente o da beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui un residente di uno Stato contraente dispone nell’altro Stato contraente per l’esercizio di una professione indipendente è imponibile in detto altro Stato.
3. Il patrimonio costituito da navi ed aeromobili utilizzati nel traffico internazionale, come pure da beni mobili destinati al loro esercizio, è imponibile soltanto nello Stato contraente in cui si trova la sede di direzione effettiva dell’impresa.
4. Tutti gli altri elementi del patrimonio di un residente di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato.

Articoli correlati
24 Aprile 2025
Subappalti e interventi multipli: nuove indicazioni sui bonus edilizi

Aggiornamento normativo a cura dell’Agenzia delle Entrate – 16 aprile 2025 Nuovi...

24 Aprile 2025
Interessi passivi su mutui ipotecari: chiarimenti sulla deducibilità per le società immobiliari

La normativa italiana prevede in alcuni casi una deducibilità integrale degli interessi...

24 Aprile 2025
Compensi opere dell’ingegno: no alla tassazione in Italia per i non residenti

In base alla normativa fiscale italiana, chi non è residente in Italia è soggetto a...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto