NULL
Convenzioni
Scritto da: Misterfisco

Cina

Scarica il pdf

Titolo: Cina

Sezione: Convenzione contro le doppie imposizioni

Art. 8. Navigazione marittima ed aerea
1. Gli utili derivanti dall’esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui è situata la sede centrale o la sede della direzione effettiva dell’impresa.
2. Se la sede centrale o la sede della direzione effettiva di un’impresa di navigazione marittima è situata a bordo di una nave, detta sede si considera situata nello Stato contraente in cui si trova il porto d’immatricolazione della nave, oppure, in mancanza di un porto d’immatricolazione, nello Stato contraente di cui è residente l’esercente la nave.
3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano parimenti agli utili derivanti dalla partecipazione a un fondo comune (“pool”), a un esercizio in comune o ad un organismo internazionale di esercizio.

Articoli correlati
20 Febbraio 2026
Split Payment 2026: come funziona, scadenze e cosa cambia per le imprese

Lo Split Payment 2026 è un meccanismo speciale di versamento dell’IVA, che separa il...

20 Febbraio 2026
Comunicazione lavori condominiali: aggiornate le specifiche tecniche

...

20 Febbraio 2026
Imposta sulle transazioni finanziarie (tobin tax)

...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto