NULL
Convenzioni
Scritto da: Misterfisco

Cina

Scarica il pdf

Titolo: Cina

Sezione: Convenzione contro le doppie imposizioni

Art. 6. Redditi immobiliari
1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae da beni immobili (compresi i redditi delle attività agricole o forestali) situati nell’altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. L’espressione “beni immobili” è definita in conformità alle leggi dello Stato contraente in cui i beni stessi sono situati. L’espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole e forestali, ed i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la proprietà fondiaria. Si considerano altresì “beni immobili” l’usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a canoni variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre risorse naturali. Le navi, i battelli e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.
3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dalla utilizzazione diretta, dalla locazione o dall’affitto, nonché, da ogni altra forma di utilizzazione di beni immobili.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti dai beni immobili di una impresa ed ai redditi derivanti dai beni immobili utilizzati per l’esercizio di una professione indipendente.

Articoli correlati
19 Dicembre 2025
Terzo settore, crisi d’impresa e IVA: pubblicato il decreto attuativo

...

19 Dicembre 2025
Nuove regole per i pagamenti elettronici con POS: modalità di collegamento.

...

19 Dicembre 2025
Partita IVA per tatuatore: guida fiscale, tasse, costi e contributi previdenziali

...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto