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6 Maggio 2016

Versamenti dovuti a seguito di controlli: tutte le nuove regole sulla rateazione e le conseguenze degli inadempimenti

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Nella Circolare n. 17 del 29 aprile 2016, l’Agenzia delle Entrate ha illustrato la nuova disciplina dei versamenti delle somme dovute a seguito dell’attività di controllo svolta dall’Agenzia medesima, introdotta dal Decreto Legislativo n. 159 del 24 settembre 2015.

Un primo paragrafo della Circolare è dedicato ai pagamenti effettuati a seguito delle comunicazioni degli esiti del controllo automatico delle dichiarazioni e della liquidazione delle imposte dovute sui redditi soggetti a tassazione separata (ai sensi dell’articolo 36 bis del D.P.R. n. 600 del 1973 e dell’articolo 54 bis del D.P.R. n. 633 del 1972) e del controllo formale delle dichiarazioni (ai sensi dell’articolo 36 ter del D.P.R. n. 600 del 1973).

La novità introdotta in materia è rappresentata dalla possibilità di beneficiare di rate trimestrali di pari importo fino ad un numero massimo di otto (in precedenza il limite era di sei rate) per versare le somme dovute, se di importo inferiore o pari a 5.000 Euro.

Nel caso di somme di importo superiore a 5.000 Euro, invece, rimane invariato il numero massimo delle rate delle quali si può beneficiare (venti rate trimestrali di pari importo). Rimangono invariati anche i termini di versamento delle rate, ossia entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione per la prima rata ed entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre per le successive rate trimestrali.

Il secondo paragrafo della Circolare è dedicato alle novità in materia di pagamenti in base agli istituti definitori: gli atti di adesione, l’acquiescenza agli avvisi di accertamento o di liquidazione, la conciliazione giudiziale, gli accordi di mediazione.

In questo paragrafo, è dato spazio anche alla disciplina del pagamento rateale delle imposte liquidate in base alle dichiarazioni di successione. La rateazione, in questo caso, è ammessa soltanto se l’importo dell’imposta liquidata non è inferiore a 1.000 Euro e riguarda soltanto le somme che eccedono il 20 % dell’imposta medesima. Entro sessanta giorni dalla notifica dell’avviso di liquidazione, infatti, il contribuente deve versare almeno il 20 % dell’imposta liquidata, mentre le somme residue possono essere rateizzate in otto rate trimestrali o, per importi superiori a 20.000 Euro, in un numero massimo di dodici rate trimestrali. Una novità è rappresentata dalla possibilità di beneficiare della rateazione senza la prestazione di garanzie.

Il terzo paragrafo della Circolare è riservato alla disciplina degli inadempimenti nel pagamento delle somme dovute a seguito dell’attività di controllo dell’Agenzia delle Entrate. Tale disciplina è stata sistematizzata ed inserita in un unico articolo del D.P.R. n. 602 del 29 settembre 1973.

In particolare, vengono illustrate le regole in caso di inadempimenti che non precludono il perfezionamento della definizione, né determinano la decadenza dalla rateazione. Qualora si verifichino tali inadempimenti, vi è comunque una violazione sanzionabile. E’ prevista l’iscrizione a ruolo della sanzione e degli interessi legali calcolati in base ai giorni di ritardo (se il versamento è tardivo) o dell’importo non pagato, della sanzione e degli interessi legali calcolati sulla frazione non pagata (in caso di versamento carente). E’ prevista, però, anche la possibilità per il contribuente di evitare l’iscrizione a ruolo attraverso il versamento delle somme dovute a titolo di ravvedimento operoso.

Nella Circolare, sono esaminati anche i casi in cui si verifica la decadenza dalla rateazione, sia per le somme dovute a seguito della comunicazione degli esiti, sia per le somme dovute in base agli istituti definitori (atti di adesione, acquiescenza agli avvisi di accertamento o di liquidazione, conciliazioni giudiziali, accordi di mediazione).

Inoltre, vengono esposte le regole applicabili in caso di inadempimenti nel pagamento degli avvisi di liquidazione delle dichiarazioni di successione.

Gli ultimi due paragrafi della Circolare sono destinati al termine per il recupero delle somme dovute in caso di decadenza dalla rateazione o di versamenti tardivi o carenti ed all’ambito temporale di applicazione della nuova disciplina in materia di rateazione e di lieve inadempimento.

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