La Corte di Cassazione, nella Sentenza n. 23225 del 13 novembre 2015, ha riconosciuto che i benefici fiscali previsti per l’acquisto della “prima casa” non vengono meno qualora l’acquirente trasferisca l’abitazione al coniuge, a seguito di un accordo concluso in sede di separazione, sia pur entro cinque anni dall’acquisto originario e nonostante non venga acquistata una nuova abitazione entro un anno dalla vendita.
La Corte di Cassazione ha evidenziato che il contribuente ha ceduto l’immobile alla moglie in attuazione degli accordi di separazione consensuale, omologata dal Tribunale, affinché restasse destinato ad abitazione dei figli minori affidati alla madre in base ai medesimi accordi.
La Cassazione ha ricordato una propria pronuncia in merito, secondo la quale l’attribuzione al coniuge della proprietà della casa coniugale in adempimento di una condizione inserita nella separazione consensuale non costituisce una forma di “alienazione” dell’immobile rilevante ai fini della decadenza dai benefici “prima casa”, ma una forma di utilizzazione dello stesso immobile ai fini della migliore sistemazione dei rapporti tra i coniugi, in vista della cessazione della loro convivenza.
La Corte di Cassazione ha affermato, nella pronuncia del 13 novembre, di voler dare continuità a tale principio, anche considerando che si inserisce nel quadro normativo volto ad una maggiore valorizzazione dell’autonomia privata nella disciplina dei rapporti familiari.