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7 Giugno 2024
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Veicoli di investimento non residenti: decreto MEF in fase di pubblicazione

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Il percorso per l’approvazione del decreto ministeriale sui requisiti di indipendenza per le società finanziarie non residenti è terminato.

Un soggetto, residente o non residente, che opera attraverso una stabile organizzazione e che abitualmente conclude contratti di acquisto, vendita o negoziazione. Oppure contribuisce comunque a tali operazioni per conto di veicoli di investimento non residenti, è considerato indipendente da questi veicoli.

Decreto MEF sui veicoli d’investimento

Il decreto del 22 febbraio 2024, firmato dal vice ministro dell’Economia e delle Finanze, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Questo decreto implementa le regole sulla presunzione legale di assenza di una stabile organizzazione in Italia per i veicoli di investimento non residenti. Tali veicoli utilizzano servizi di supporto all’investimento forniti da altri soggetti (investment management exemption).

Secondo l’articolo 1 del decreto, si considerano indipendenti gli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR). I quali sono istituiti in uno Stato UE o in uno Stato aderente allo spazio economico europeo che consente un adeguato scambio di informazioni. Oltre agli OICR istituiti in uno Stato che consente lo scambio di informazioni e che soddisfano specifici requisiti. Questi requisiti includono che il patrimonio dell’OICR sia raccolto presso una pluralità di investitori. Gestito in monte nell’interesse degli investitori e in autonomia da essi stessi, seguendo una politica di investimento predeterminata. Inoltre, l’organismo o il suo gestore devono essere soggetti a vigilanza prudenziale e regolati da normative equivalenti a quelle delle direttive europee 2009/65/CE e 2011/61/UE.

Gli enti che rientrano in questa categoria devono rispettare le seguenti condizioni:

  • Nessun soggetto deve detenere una partecipazione al capitale sociale o al patrimonio superiore al 20%.
  • Il capitale raccolto deve essere gestito nell’interesse degli investitori e in autonomia da questi ultimi.

L’articolo 2 del decreto specifica i requisiti che definiscono un agente indipendente. Tra questi, l’agente non deve ricoprire cariche negli organi di amministrazione del veicolo di investimento e non deve avere una partecipazione ai risultati economici del veicolo superiore al 25%.

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