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2 Novembre 2018

Trasmissione telematica dei corrispettivi: è ammessa per la vendita porta a porta

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Nella Risposta n. 53 del 25 ottobre 2018, l’Agenzia delle Entrate si è occupata di una questione relativa alla trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi.

La società istante esercita attività di vendita porta a porta di prodotti su tutto il territorio nazionale. La struttura della società è composta da diverse filiali commerciali distribuite in tutta Italia, ciascuna delle quali ha un suo numero REA. A ciascuna delle filiali fanno riferimento più venditori impegnati direttamente nelle vendite porta a porta. Inoltre, ciascun venditore è responsabile della giacenza delle merci che restano di proprietà dell’istante. Le vendite vengono certificate, poi, tramite un terminale utilizzato dal venditore per l’emissione delle fatture e per l’incasso della moneta elettronica. L’incasso in contanti viene depositato presso il Banco Posta entro il giorno lavorativo successivo.

La questione sottoposta all’attenzione dell’Agenzia delle Entrate è se l’istante, rientrando nella categoria dei soggetti che hanno più “punti cassa” per ogni singolo punto vendita, possa avvalersi dell’invio telematico dei corrispettivi.

L’Agenzia delle Entrate ha, dapprima, ricordato che il Decreto Legislativo n. 127 del 5 agosto 2015 prevede la possibilità di optare per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi. La memorizzazione e la trasmissione devono avvenire mediante strumenti tecnologici che garantiscono l’inalterabilità e la sicurezza dei dati.

Con un Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 28 ottobre 2016, sono state, poi, definite le specifiche tecniche degli strumenti tecnologici attraverso i quali devono essere effettuate la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, le modalità di esercizio dell’opzione, le informazioni che devono essere trasmesse, il loro formato ed i termini di trasmissione, le regole di approvazione delle componenti hardware e software degli strumenti tecnologici che garantiscono la sicurezza, l’autenticità, l’integrità e la riservatezza dei dati memorizzati e trasmessi.

Nelle specifiche tecniche allegate al Provvedimento è stabilito che gli esercenti che operano con un numero non inferiore a tre “punti cassa” per singolo punto vendita e che rispettano determinati requisiti possono effettuare la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri dei singoli “punti cassa” mediante un unico “punto di raccolta”. Questo “punto di raccolta” è costituito da un Registratore Telematico, collegato ai diversi “punti cassa” e collocato presso il singolo punto vendita, che rappresenta il primo punto nel quale vengono raccolti i corrispettivi e con il quale vengono sigillati i file ed inviati al sistema dell’Agenzia delle Entrate.

Con riferimento al caso specifico, l’Agenzia delle Entrate ha riconosciuto che la struttura della società istante è costituita da più “punti cassa” (terminali) collegati ad un singolo punto vendita (filiale). Il sistema che collega i “punti cassa” al punto vendita, secondo l’Agenzia delle Entrate, sembra garantire la sicurezza e l’inalterabilità dei dati trasmessi dai terminali al server centrale collocato all’interno di ciascun punto vendita.

Di conseguenza, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che la società istante può adottare il sistema di certificazione tramite corrispettivi telematici.

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