Il Dipartimento delle Finanze, nella Risoluzione n. 4 del primo aprile 2015, ha fornito alcuni chiarimenti in merito alle nuove disposizioni, introdotte dalla Legge di Stabilità per il 2015, in materia di tasse automobilistiche.
In particolare, è stata abrogata la disposizione che prevedeva l’esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per gli autoveicoli ed i motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico, a decorrere dall’anno nel quale si compiva il ventesimo anno della loro costruzione.
L’esenzione in questione è stata mantenuta soltanto per i veicoli ed i motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, ultratrentennali, per i quali è dovuta la tassa di circolazione forfetaria annua e l’imposta provinciale di trascrizione in misura fissa.
Il Dipartimento delle Finanze ha rilevato che la nuova disciplina che prevede l’eliminazione dell’esenzione per i veicoli ed i motoveicoli predetti deve essere rispettata anche dalle Leggi regionali in materia di tasse automobilistiche.
Nella Circolare, è stato ricordato che, secondo quanto affermato espressamente dalla Corte Costituzionale in una pronuncia del settembre 2003, alle Regioni è attribuito dalla legislazione statale il gettito della tassa automobilistica e l’attività amministrativa connessa alla relativa riscossione, oltre ad un limitato potere di variazione degli importi stabiliti con Decreto Ministeriale, ma resta ferma la competenza esclusiva dello Stato per ogni altro aspetto della disciplina sostanziale della tassa.
La tassa automobilistica, quindi, non può essere riconosciuta come tributo proprio delle Regioni.
Di conseguenza, il legislatore statale ben può variare la disciplina di questa tassa, incidendo sulle aliquote o anche sopprimendola, trattandosi di tributo che rientra nella propria competenza esclusiva.
Anche dopo l’emanazione delle disposizioni in materia di federalismo fiscale, la tassa automobilistica non deve essere considerata come un tributo proprio delle Regioni, ma come un tributo istituito e regolato da leggi statali, il cui gettito è attribuito alle Regioni.
La conclusione espressa dal Dipartimento delle Finanze è, quindi, che le norme regionali che prevedono ancora l’esenzione per le auto storiche sono incompatibili con la sopravvenuta disciplina statale e devono, quindi, ritenersi abrogate.