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13 Marzo 2015

La tassa di igiene ambientale non può essere assoggettata ad Iva: ulteriore conferma della Cassazione

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La Corte di Cassazione, nella Sentenza n. 4723 del 10 marzo 2015, ha confermato il proprio orientamento consolidato riguardo all’inapplicabilità dell’Iva alla Tia (Tassa di Igiene Ambientale).

La Suprema Corte ha, in tale pronuncia, richiamato, appunto, le proprie precedenti sentenze nelle quali era stato affermato che la Tia ha natura tributaria e, quindi, non è soggetta ad Iva.

L’Iva, infatti, come qualsiasi altra imposta, deve colpire una qualche capacità contributiva. Ed una capacità contributiva si manifesta quando un soggetto acquisisce beni o servizi versando un corrispettivo, non quando paga un’imposta, sia pure destinata a finanziare un servizio da cui trae beneficio il soggetto stesso.

La Corte di Cassazione ha, inoltre, escluso che il proprio orientamento in materia sia contrario al diritto dell’Unione Europea.

Nella pronuncia è stata richiamata la disciplina in materia di rifiuti delineata dalla normativa e dalla giurisprudenza comunitaria.

Secondo tale disciplina, la questione relativa al finanziamento dei costi di gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani è essenzialmente affidata alla competenza dei singoli Stati. Gli Stati membri sono tenuti a far sì che, in linea di principio, tutti gli utenti del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani, in quanto “detentori”, sopportino collettivamente il costo globale di smaltimento dei rifiuti.

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha, però, precisato che, mancando una normativa che imponga agli Stati membri un metodo preciso quanto al finanziamento del costo di smaltimento dei rifiuti urbani, tale finanziamento può, a scelta dello Stato membro interessato, essere indifferentemente assicurato mediante una tassa, un canone o qualsiasi altra modalità.

Ancora, la Corte Europea ha riconosciuto che una normativa nazionale che preveda, al fine del finanziamento della gestione e dello smaltimento dei rifiuti urbani, una tassa calcolata in base ad una stima del volume dei rifiuti generato e non sulla base del quantitativo di rifiuti effettivamente prodotto e conferito non può essere considerata, allo stato attuale del diritto comunitario, in contrasto con esso.

L’orientamento espresso in materia dalla Corte di Giustizia Europea è, secondo la nostra Corte di Cassazione, pienamente in linea con i principi espressi da quest’ultima in materia di non assoggettabilità ad Iva della Tia.

L’impostazione seguita porta a considerare il sistema di smaltimento dei rifiuti urbani nell’ottica pubblicistica. Inoltre, le conclusioni suddette giustificano pienamente l’assenza di corrispettività propria del meccanismo di commisurazione del tributo in questione, secondo quanto stabilito dalla normativa interna.

Secondo la conclusione espressa dalla Suprema Corte, quindi, anche sul piano dell’Unione Europea appare evidente l’insussistenza di un nesso diretto tra il servizio e l’entità del prelievo e, quindi, l’assenza del rapporto di corrispettività posto alla base dell’assoggettamento ad Iva.

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