Con la Risoluzione n. 1 del 23 giugno 2014, il Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia ha risposto ad alcun richieste di chiarimenti relative all’applicabilità di sanzioni ed interessi nel caso in cui la Tasi e l’Imu non siano state versate dai contribuenti, in tutto o in parte, entro la prima scadenza del 16 giugno 2014.
In particolare, il Ministero ha affermato che, considerata la situazione di incertezza normativa che ha caratterizzato il meccanismo del versamento della prima rata della Tasi, è applicabile l’articolo 10 dello Statuto dei diritti del contribuente.
Analoghe considerazioni sono state estese all’Imu, dal momento che le criticità che hanno caratterizzato l’istituzione della Tasi hanno avuto dei riflessi anche sull’applicazione dell’Imu, soprattutto a causa della stretta interdipendenza esistente tra i due tributi e dei molteplici punti di contatto, come l’identità della base imponibile.
E’ stata, quindi, espressa la conclusione secondo la quale i Comuni possono stabilire un termine ragionevole, coincidente con un mese dalla scadenza del 16 giugno 2014, entro il quale i contribuenti possono effettuare i versamenti in questione senza applicazione di sanzioni ed interessi.