Sul sito internet del Ministero dell’Economia e delle Finanze sono state pubblicate alcune risposte a quesiti frequentemente posti all’Amministrazione finanziaria riguardo alla corretta applicazione della nuova Tasi e dell’Imu.
In particolare, è stato precisato che il proprietario di un immobile è tenuto a versare sia la Tasi che l’Imu, se si tratta di immobile diverso dall’abitazione principale o si tratta di abitazione di lusso.
La prima rata dell’Imu dovrà essere versata entro il 16 giugno 2014, dal momento che i rinvii annunciati riguardano soltanto il versamento della prima rata della Tasi.
Ai fabbricati rurali ad uso strumentale è applicabile l’aliquota della Tasi pari all’1 per mille. Non è possibile in alcun modo aumentare tale aliquota, né aggiungere la maggiorazione dello 0,8 per mille. Per questi fabbricati, l’Imu, invece, non è dovuta.
Ancora, è stato affermato specificamente che la base imponibile della Tasi è la medesima dell’Imu. Dovranno essere, quindi, applicate tutte le norme relative alla determinazione della base imponibile dell’Imu, comprese quelle riguardanti gli immobili di interesse storico artistico ed i fabbricati inagibili o inabitabili (riduzione al 50 % del valore imponibile).
Sono, inoltre, esclusi dall’ambito di applicazione della Tasi i terreni posseduti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola, e condotti dagli stessi soggetti, sui quali persiste l’esercizio delle attività agricole.
Ancora, è stato chiarito che qualora vi siano più proprietari del medesimo immobile e soltanto uno di questi abbia adibito l’immobile ad abitazione principale, soltanto colui che utilizza l’immobile quale abitazione principale applicherà l’aliquota della Tasi prevista dal Comune per l’abitazione principale. I proprietari dell’immobile saranno comunque obbligati in solido al pagamento della Tasi.
Nel caso in cui l’immobile sia locato, l’importo della Tasi complessivamente dovuto dovrà essere determinato con riferimento alla condizione del titolare del diritto reale e successivamente dovrà essere ripartito tra quest’ultimo ed il soggetto occupante sulla base delle percentuali stabilite dal Comune. Quindi, anche se l’immobile locato è utilizzato come abitazione principale dall’inquilino, dovrà essere applicata l’aliquota prevista dal Comune per gli immobili locati. Il Comune potrà comunque prevedere delle detrazioni in favore del soggetto occupante.
Se il Comune non decide nulla riguardo alla percentuale per il riparto della Tasi tra il proprietario e l’inquilino, quest’ultimo dovrà versare il tributo nella misura minima del 10 %.
Inoltre, è stato affermato espressamente che, qualora l’inquilino non versi la propria quota della Tasi, il proprietario non sarà responsabile del mancato pagamento. Si tratta, infatti, di autonome obbligazioni tributarie.
Se viene locata soltanto una parte dell’abitazione principale del proprietario, dovrà essere applicata l’aliquota prevista dal Comune per l’abitazione principale e poi l’importo ottenuto dovrà essere ripartito tra il proprietario e l’inquilino in base alle percentuali stabilite dal Comune.
Ulteriori chiarimenti sono stati forniti riguardo agli immobili equiparati all’abitazione principale.