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24 Novembre 2017

Tari: tutti i chiarimenti sul calcolo della parte variabile in relazione alle pertinenze

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Con la Circolare n. 1 del 20 novembre 2017, il Dipartimento delle Finanze ha fornito importanti chiarimenti riguardo alla determinazione corretta della parte variabile della tassa sui rifiuti, ossia della Tari.

La questione controversa riguarda, in particolare, la circostanza se la quota variabile della tassa debba essere calcolata una sola volta anche nel caso in cui la superficie di riferimento dell’utenza domestica comprenda anche la superficie delle pertinenze dell’abitazione oppure, come hanno ritenuto corretto alcuni Comuni, debba essere calcolata sia in relazione all’abitazione che in relazione alle pertinenze dell’abitazione, determinando così importi molto più elevati.

Il Dipartimento delle Finanze ha, dapprima, ricordato la normativa in materia, secondo la quale la tariffa sui rifiuti è composta da una parte fissa e da una parte variabile, quest’ultima rapportata alla quantità di rifiuti conferiti. Mentre la parte fissa della tariffa è determinata in base alla superficie ed alla composizione del nucleo familiare, la parte variabile è determinata sulla base della quantità dei rifiuti differenziati ed indifferenziati, specifica per kg, prodotta da ciascuna utenza. Qualora non sia possibile misurare la quantità di rifiuti prodotta da ogni singola utenza, la tariffa verrà determinata applicando un coefficiente di adattamento secondo una procedura specifica.

L’utenza domestica comprende sia le superfici adibite a civile abitazione, sia le relative pertinenze. La quota fissa relativa a ciascuna utenza domestica viene calcolata moltiplicando la superficie dell’abitazione sommata alla superficie delle relative pertinenze per la tariffa corrispondente al numero degli occupanti dell’abitazione, mentre la quota variabile è costituita da un valore assoluto che dipende dal numero degli occupanti dell’utenza domestica, ma non dalla superficie dell’utenza medesima.

Pertanto, nella Circolare è stato affermato espressamente che la quota variabile della tariffa deve essere calcolata una sola volta in relazione alla superficie totale dell’utenza domestica.

Un diverso calcolo non sarebbe in alcun modo giustificato da un punto di vista logico-giuridico. Infatti, le pertinenze non sono certamente contraddistinte da una potenzialità di rifiuti maggiore rispetto a quella propria delle abitazioni. Inoltre, il nucleo familiare, da prendere in considerazione nella determinazione della quota variabile della tariffa, qualora il calcolo venisse effettuato più volte quante sono le pertinenze dell’abitazione, diverrebbe un parametro utilizzato più volte così da moltiplicare notevolmente l’importo complessivo della tariffa da versare.

Il Dipartimento delle Finanze ha, pertanto, precisato che, qualora il contribuente riscontri che il calcolo della parte variabile della tariffa sia stato effettuato in maniera errata, potrà richiedere il rimborso del relativo importo, con riferimento alle annualità a partire dal 2014, anno nel quale la Tari è stata istituita.

Non potrà, quindi, essere richiesto il rimborso della Tarsu, alla quale erano applicate regole diverse rispetto a quelle che si applicano alla Tari. Il rimborso non potrà essere richiesto neanche nel caso in cui i Comuni abbiano realizzato un sistema di misurazione puntuale della quantità di rifiuti ed abbiano, pertanto, introdotto, al posto della Tari, una tariffa con natura corrispettiva.

L’istanza di rimborso deve essere presentata entro cinque anni dal giorno del versamento. L’istanza non deve presentare una forma particolare. Da essa devono comunque risultare tutti i dati necessari per identificare il contribuente, l’importo che è stato versato, l’importo del quale si richiede il rimborso e la pertinenza che è stata computata erroneamente nel calcolo della tariffa.

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