L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 45 del 24 aprile 2014, ha ridenominato i codici tributo, istituiti nel maggio 2013 per il versamento della Tares, che dovranno essere utilizzati per effettuare il versamento, tramite modello F24, della Tari e della tariffa. Quest’ultima, di natura corrispettiva, può essere prevista dai Comuni, in sostituzione della Tari, qualora abbiano realizzato dei sistemi di misurazione puntuale delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico.
I codici in questione sono: il codice “3944” per il versamento della Tari; il codice “3950” per la tariffa; il codice “3945” per gli interessi relativi alla Tari; il codice “3946” per le sanzioni relative alla Tari; il codice “3951” per gli interessi relativi alla tariffa; il codice “3952” per le sanzioni relative alla tariffa.
Nella Risoluzione, è stato precisato che i predetti codici potranno essere utilizzati anche per il versamento dei tributi dovuti a seguito dell’attività di controllo.
I codici dovranno essere inseriti nella sezione “Imu e altri tributi locali” del modello F24, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna degli “Importi a debito versati”.
Inoltre, dovranno essere indicati: nel campo “codice ente/codice comune”, il codice catastale del Comune nel quale sono situati gli immobili; nel campo “numero immobili”, il numero degli immobili (con un massimo di tre cifre); nel campo “rateazione/mese rif.”, il numero della rata, costituito da una prima parte, rappresentata dal numero della rata in pagamento, ed una seconda parte, rappresentata dal numero complessivo delle rate (in caso di pagamento in un’unica soluzione deve essere inserito il codice “0101”); nel campo “anno di riferimento”, l’anno d’imposta al quale si riferisce il versamento.
Deve, infine, essere barrata la casella “Ravv.” se il pagamento si riferisce al ravvedimento. In questo caso, nel campo destinato all’anno di riferimento deve essere indicato l’anno nel quale l’imposta avrebbe dovuto essere versata.