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13 Giugno 2014

Start-up innovative e incubatori certificati: tutti i chiarimenti sulla disciplina prevista a loro sostegno

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Nella Circolare n. 16 dell’11 giugno 2014, l’Agenzia delle Entrate ha fornito diversi chiarimenti in merito alla disciplina in materia di start-up innovative e di incubatori certificati.

In primo luogo, sono state ricordate le definizioni. L’impresa start-up innovativa è quella società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, di diritto italiano o nella forma della “Societas Europaea” con residenza in Italia, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, che possiede determinati requisiti.

Anche una società con gli stessi requisiti che non è residente in Italia, ma che è residente in uno degli Stati dell’Unione Europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo e che esercita in Italia l’attività d’impresa mediante una stabile organizzazione, può essere considerata come una start-up innovativa.

Nella Circolare, sono stati poi indicati tutti i requisiti che le predette società devono possedere affinché possano essere considerate come start-up innovative:

– devono essere costituite e devono svolgere la propria attività da non oltre 48 mesi;

– devono avere quale oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;

– a partire dal secondo anno di vita, devono avere un totale del valore della produzione annua risultante dall’ultimo bilancio non superiore a cinque milioni di Euro;

non devono essere stati distribuiti utili a partire dall’anno della costituzione e non devono essere distribuiti nemmeno in tutto il periodo nel quale le imprese beneficeranno delle agevolazioni;

– devono stabilire la sede principale dei loro affari ed interessi in Italia;

non devono essere costituite per effetto di un’operazione di scissione o di fusione, né a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda.

Alla luce della disciplina attuale, le società con la qualifica di start-up innovative possono essere controllate anche interamente da soci non persone fisiche.

Inoltre, le start-up innovative devono possedere almeno un altro dei seguenti requisiti:

– devono sostenere spese in ricerca e sviluppo uguali o superiori al 15 % del maggior valore tra costo e valore totale della produzione dell’impresa;

– devono impiegare come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo: in percentuale uguale o superiore al terzo della forza lavoro complessiva, personale in possesso di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un’Università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto da almeno tre anni attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati in Italia o all’estero; oppure in percentuale uguale o superiore a due terzi della forza lavoro complessiva, personale in possesso della laurea magistrale;

essere titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa ad un’invenzione industriale, biotecnologica, ad una topografia di prodotto a semiconduttori o ad una nuova varietà vegetale, oppure essere titolare dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratori, purché tali privative siano direttamente riguardanti l’oggetto sociale e l’attività d’impresa.

Specifiche precisazioni sono state fornite riguardo alle start-up innovative non residenti ed alle start-up innovative già esistenti.

Riguardo agli incubatori certificati, questi sono quelle società di capitali, costituite anche in forma cooperativa, di diritto italiano o nella forma della “Societas Europaea” residente in Italia, che offrono dei servizi, anche in modo non esclusivo, per sostenere la nascita e lo sviluppo delle start-up innovative.

I requisiti che devono essere posseduti da un incubatore certificato di start-up innovative sono:

– deve disporre di strutture adeguate ad accogliere le start-up innovative, come spazi riservati per poter installare attrezzature di prova, test, verifica o ricerca;

– deve disporre di attrezzature adeguate all’attività delle start-up innovative, come sistemi di accesso in banda ultra larga ad internet, macchinari per test e prove, ecc;

– deve essere amministrato o diretto da persone di riconosciuta competenza in materia di impresa ed innovazione e deve avere a disposizione una struttura tecnica e di consulenza manageriale permanente;

– deve avere regolari rapporti di collaborazione con Università, centri di ricerca, istituzioni pubbliche e partner finanziari che svolgono attività e progetti collegati alle start-up innovative;

– deve avere adeguata e comprovata esperienza nell’attività di sostegno alle start-up innovative.

Alcuni chiarimenti sono stati forniti dall’Agenzia delle Entrate riguardo al regime pubblicitario specifico delle imprese start-up innovative e degli incubatori certificati.

Ancora, un paragrafo della Circolare è stato destinato alla questione della non applicazione della disciplina delle società di comodo.

Sono state prese in esame anche tutte le agevolazioni fiscali e contributive che possono essere applicate agli strumenti finanziari diretti alla remunerazione delle prestazioni lavorative e delle consulenze qualificate.

Inoltre, un intero paragrafo della Circolare è stato dedicato al regime previsto in caso di emissione di strumenti finanziari a fronte dell’apporto di opere e servizi resi in favore delle start-up innovative e degli incubatori certificati.

L’Agenzia delle Entrate si è occupata anche delle misure di semplificazione predisposte per accedere al credito d’imposta in caso di assunzione di personale e degli incentivi all’investimento nelle start-up innovative.

Sotto questo ultimo aspetto sono state trattate ampiamente le diverse questioni relative all’ambito soggettivo ed alle modalità di effettuazione dell’investimento agevolato, all’efficacia temporale delle agevolazioni, alla nozione di investimento agevolato, al momento di effettuazione dell’investimento, al meccanismo di applicazione ed agli effetti delle agevolazioni (detrazione per i soggetti Irpef, deduzione per i soggetti Ires), alle condizioni per fruire delle agevolazioni, alle cause di decadenza ed agli effetti della decadenza.

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