Con la Circolare n. 3672 del 29 agosto 2014, il Ministero dello Sviluppo Economico ha chiarito e semplificato gli adempimenti che devono essere osservati presso il Registro delle imprese dalle start-up innovative e dagli incubatori certificati.
Nella Circolare del Ministero, sono ricordate le disposizioni del Decreto Legge n. 179 del 18 ottobre 2012, convertito dalla Legge n. 221 del 18 dicembre 2012, con le quali sono state definite le start-up innovative e gli incubatori certificati e sono state introdotte una serie di agevolazioni fiscali ed economiche in loro favore.
In particolare, il Ministero ha richiamato l’articolo 25, comma 8, del Decreto suddetto, nel quale è previsto che le start-up innovative e gli incubatori certificati, per poter godere delle agevolazioni, devono essere iscritti ad un’apposita sezione del Registro delle imprese, istituita con il medesimo Decreto Legge.
Nel Decreto sono, altresì, indicate le informazioni che tali soggetti devono fornire in sede di presentazione della domanda di iscrizione alla sezione speciale del Registro delle imprese. Inoltre, viene prescritto che tali informazioni siano aggiornate con cadenza non superiore a sei mesi.
A tal proposito, il Ministero ha precisato che il primo aggiornamento deve essere effettuato entro sei mesi dall’iscrizione delle società nel Registro delle imprese. Poi, l’aggiornamento deve essere operato il 30 giugno o il 31 dicembre immediatamente successivo alla scadenza dell’anno di iscrizione alla sezione speciale del Registro. Le scadenze da rispettare per l’aggiornamento semestrale delle informazioni saranno, poi, il 30 giugno ed il 31 dicembre di ciascun anno.
Nella Circolare, è ricordata anche la disposizione che prevede l’obbligo per i rappresentanti legali dei soggetti in questione di attestare, mediante autocertificazione, entro trenta giorni dall’approvazione del bilancio e comunque entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, il mantenimento del possesso dei requisiti per l’iscrizione.
Il mancato deposito dell’autocertificazione nei termini previsti è equiparata alla perdita dei requisiti ai fini della cancellazione d’ufficio della start-up innovativa o dell’incubatore certificato dalla sezione speciale del Registro delle imprese.
Il Ministero ha chiarito che la dichiarazione semestrale che scada nel semestre successivo al termine dell’esercizio sociale possa essere effettuata unitamente all’attestazione del mantenimento dei requisiti.