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26 Luglio 2019

Start-up innovativa: non si applica l’esenzione dal bollo alla vidimazione dei libri sociali

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Un nuovo quesito posto all’attenzione dell’Agenzia delle Entrate. A presentare l’interpello è una società di nuova costituzione del tipo “start-up innovativa”.

Tale società ha richiesto chiarimenti riguardo alla possibilità di beneficiare dell’esenzione dal pagamento dell’imposta di bollo per tutti gli adempimenti e gli atti che la società medesima debba porre in essere presso il Registro delle Imprese, compresa la vidimazione dei libri sociali.

L’Agenzia delle Entrate, nella Risposta n. 253 del 17 luglio 2019, ha richiamato quanto disposto con il Decreto Legge n. 179 del 2012 riguardo alle agevolazioni in materia di imposta di bollo e di diritti di segreteria in favore delle start-up innovative. In base a tale normativa, le start-up innovative, dal momento dell’iscrizione nella sezione speciale del Registro delle Imprese, sono esonerate dal pagamento dell’imposta di bollo e dei diritti di segreteria dovuti per gli adempimenti relativi alle iscrizioni nel Registro delle Imprese, nonché dal pagamento del diritto annuale dovuto in favore delle Camere di Commercio.

L’esenzione dipende dal mantenimento dei requisiti previsti dalla legge per l’acquisizione della qualifica di start-up innovativa e dura comunque non oltre il quinto anno di iscrizione.

Inoltre, l’atto costitutivo della start-up innovativa è esente dal pagamento delle imposte di bollo e dei diritti di segreteria.

Le disposizioni in questione devono essere interpretate in maniera restrittiva. Quindi, l’esenzione deve trovare applicazione con riferimento esclusivamente agli atti posti in essere per gli adempimenti relativi alle iscrizioni nel Registro delle Imprese. Sono, invece, da escludere dall’esenzione gli adempimenti che non riguardano la funzione di pubblicità legale del Registro delle Imprese, come gli atti ed i documenti che, anche se presentati al Registro delle Imprese, sono estranei al procedimento di iscrizione nella sezione speciale del Registro medesimo.

La conclusione espressa dall’Agenzia delle Entrate è, quindi, contrariamente a quanto sostenuto dalla società istante, che l’esenzione dal pagamento dell’imposta di bollo non si può estendere alla bollatura dei libri sociali.

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