Nella Risoluzione n. 87 del 14 ottobre 2014, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla corretta interpretazione del requisito alternativo previsto dall’articolo 25, comma 2, lettera h), n. 2, del Decreto Legge n. 179 del 2012, per l’acquisizione della qualifica si start-up innovativa.
Tale disposizione fissa come requisito alternativo l’impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore ad un terzo della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un’università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all’estero, o, in percentuale uguale o superiore a due terzi della forza lavoro complessiva, di personale in possesso della laurea magistrale.
L’Agenzia delle Entrate ha, in primo luogo, affermato che qualsiasi lavoratore che percepisca un reddito da lavoro dipendente o assimilato può essere ricompreso nella forza lavoro rilevante ai fini della verifica della sussistenza del requisito in questione.
Rientrano, quindi, nella forza lavoro dell’impresa anche i soci – amministratori. In particolare, deve trattarsi di soci – amministratori che sono anche soci – lavoratori o comunque che hanno un impiego retribuito nell’impresa, in virtù di un titolo diverso da quello organico.
Anche gli stagisti possono essere considerati forza lavoro, se retribuiti, mentre i consulenti esterni titolari di partita Iva non possono essere considerati dipendenti o collaboratori rilevanti per l’aspetto che qui rileva.
Riguardo, poi, alla questione della verifica della percentuale di un terzo o due terzi, indicata nella norma, mediante un calcolo “per teste” o in base alla remunerazione, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il calcolo della percentuale di forza lavoro altamente qualificata deve essere necessariamente eseguito “per teste”.