NULL
Altre Novità
8 Giugno 2018

Sport Bonus: ecco la disciplina di attuazione

Scarica il pdf

Con un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 giugno 2018, è stato disciplinato il cosiddetto “Sport Bonus”, ossia il contributo introdotto dalla Legge di Bilancio per il 2018, sotto forma di credito d’imposta, in favore delle erogazioni liberali in denaro effettuate nel 2018 per interventi di restauro e ristrutturazione di impianti sportivi pubblici.

Come precisato all’articolo 2 del Decreto, il contributo è destinato a tutte le imprese, esercitate in forma individuale e collettiva, ed alle stabili organizzazioni in Italia di imprese non residenti nel nostro territorio.

All’articolo 3 del Decreto è fissata la misura di tale contributo. In particolare, lo “Sport Bonus” è riconosciuto, nel limite del 3 per mille dei ricavi annui, nella misura del 50 % delle erogazioni liberali in denaro fino a 40.000,00 Euro effettuate nel corso del 2018 e finalizzate, come anticipato, alla realizzazione di interventi di restauro e risanamento conservativo, nonché di ristrutturazione edilizia di impianti sportivi pubblici, anche se in regime di concessione amministrativa.

Le erogazioni liberali devono essere effettuate dalle imprese esclusivamente attraverso uno dei seguenti sistemi di pagamento (articolo 4):

  • bonifico bancario;
  • bollettino postale;
  • carte di credito, carte di debito e prepagate;
  • assegni bancari e circolari.

Per quanto riguarda le modalità di ottenimento del beneficio (articolo 5), nel Decreto è precisato che lo “Sport Bonus” è riconosciuto in due finestre temporali di 120 giorni ciascuna, che si aprono rispettivamente il 1° aprile 2018 ed il 20 agosto 2018. Chi intende ottenere tale contributo deve presentare una richiesta all’Ufficio dello Sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri entro 30 giorni dall’apertura di ciascuna finestra temporale. La richiesta deve essere effettuata tramite Posta Elettronica Certificata. In particolare, deve essere trasmesso un modulo reperibile sul sito web istituzionale dell’Ufficio per lo Sport, nel quale devono essere indicati l’importo dell’erogazione liberale ed il soggetto che sarà beneficiario dell’erogazione.

Nei venti giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle istanze, l’Ufficio per lo Sport provvederà a pubblicare l’elenco degli ammessi al beneficio, secondo il criterio temporale del ricevimento delle richieste fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Nei dieci giorni successivi alla pubblicazione dell’elenco, coloro che sono ancora interessati ad ottenere il beneficio, dovranno erogare l’importo indicato nella richiesta ed il beneficiario della donazione dovrà darne comunicazione all’Ufficio per lo Sport tramite l’invio per Posta Elettronica Certificata di un modulo, reperibile sempre sul sito internet istituzionale dell’Ufficio per lo Sport, nel quale saranno indicati la data e l’importo dell’erogazione liberale ricevuta. Nei venti giorni successivi al ricevimento di tali comunicazioni, l’Ufficio per lo Sport, accertata la corrispondenza del contenuto delle comunicazioni con quello delle richieste presentate, pubblicherà l’elenco dei soggetti ai quali è riconosciuto il contributo.

All’articolo 6 del Decreto sono specificate le modalità di fruizione dello “Sport Bonus”. Si tratta di un credito d’imposta utilizzabile in tre quote annuali di pari importo in ciascuno degli esercizi 2018, 2019 e 2020, dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell’elenco dei soggetti ai quali è riconosciuto il beneficio. Il credito d’imposta potrà essere utilizzato esclusivamente in compensazione ed esclusivamente tramite un modello F24 trasmesso mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

Il credito d’imposta non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso alla data di riconoscimento dello stesso e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta successivi fino a quello nel corso del quale si conclude l’utilizzo di esso.

Il credito d’imposta in questione viene revocato qualora venga accertata l’insussistenza di uno dei requisiti previsti dalla disciplina (articolo 7). Qualora l’Agenzia delle Entrate accerti, nell’ambito della propria attività di controllo, l’eventuale indebita fruizione del credito d’imposta, ne dà comunicazione all’Ufficio per lo Sport che provvede al recupero dell’importo, maggiorato di sanzioni ed interessi.

Articoli correlati
12 Aprile 2024
Hai ricevuto la busta paga e non ti è stata retribuita la festività per il giorno di Pasqua? Ecco il motivo

Molti lavoratori non hanno ricevuto in busta paga alcuna retribuzione per la...

12 Aprile 2024
Detrazione Irpef 2023 invariata per atenei non statali

Le regole relative alla detrazione Irpef per le spese universitarie sostenute presso...

12 Aprile 2024
Stock option da Oic a Ias/Ifrs, deducibili solo nell’anno di passaggio

Il passaggio dalle norme contabili nazionali (Oic) agli standard internazionali...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto