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14 Novembre 2014

Sisma del maggio 2012: integrato il Decreto sul credito d’imposta per le spese sostenute a seguito dei danni

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Con un Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 3 ottobre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 novembre 2014, è stato integrato e modificato il Decreto del 23 dicembre 2013, in materia di credito d’imposta in favore dei lavoratori autonomi e delle imprese danneggiati dal sisma del maggio 2012.

In virtù della nuova normativa, sono agevolabili i costi sostenuti per il ripristino o la ricostruzione dell’azienda o dello studio professionale, a condizione che il danno subito sia stato denunciato all’autorità comunale e vi sia stata la verificazione dell’autorità medesima. In alternativa, deve essere stata trasmessa, successivamente alla denuncia all’autorità comunale, copia della perizia giurata o asseverata attestante il danno subito. Il credito d’imposta spetta anche nell’ipotesi in cui gli immobili siano stati oggetto di ordinanze di sgombero, perché inagibili totalmente o parzialmente per effetto dell’evento calamitoso, e si sia in possesso del certificato del Comune attestante la distruzione o l’inagibilità totale o parziale dell’immobile.

Sono, altresì, agevolabili i costi sostenuti a seguito della distruzione di attrezzature, macchinari o impianti utilizzati per l’attività. Anche in questo caso, il danno subito deve essere denunciato all’autorità comunale e vi deve essere stata verificazione da parte del Comune oppure deve essere stata trasmessa, successivamente alla denuncia, copia della perizia giurata o asseverata attestante il danno subito.

Possono beneficiare delle medesime agevolazioni anche le imprese che, pur non essendo destinatarie dei contributi ai fini del risarcimento del danno, sono tenute ad effettuare lavori di miglioramento sismico per innalzare il livello di sicurezza degli edifici utilizzati per l’attività, al netto di eventuali importi ricevuti a titolo di assicurazione o in forza di altri adempimenti.

All’articolo 2 del Decreto appena pubblicato è stabilito che l’Agenzia delle Entrate sospende la procedura di attribuzione del credito d’imposta, prevista dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate dell’11 aprile 2014, relativa alle istanze presentate entro il 30 giugno 2014.

Da oggi, ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, i soggetti interessati dovranno inoltrare, per via telematica, entro i termini stabiliti da un Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, che dovrà essere emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto in questione, un’apposita istanza all’Agenzia delle Entrate, formulata secondo lo schema approvato con il Provvedimento suddetto dell’11 aprile 2014. In tale istanza i soggetti dovranno indicare gli importi dei costi agevolabili sostenuti negli anni 2012 e 2013.

Restano comunque valide le istanze presentate entro il 30 giugno 2014.

Infine, l’Agenzia delle Entrate, sulla base del rapporto tra l’ammontare delle risorse stanziate e l’ammontare del credito d’imposta complessivamente richiesto nell’anno 2014, determinerà la percentuale massima del credito d’imposta spettante a ciascun soggetto, percentuale che sarà comunicata con un ulteriore Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.

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