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1 Giugno 2018

Sisma del Centro Italia: prorogata la sospensione degli adempimenti nelle zone coinvolte

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Ancora a proposito di zone del Centro Italia colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 maggio 2018, il Decreto Legge n. 55 emanato nella medesima data, con il quale sono state adottate ulteriori misure urgenti in favore di tali zone.

Alla luce delle nuove misure, i contribuenti diversi dai titolari di reddito d’impresa e di lavoro autonomo e dagli esercenti attività agricole che hanno beneficiato della sospensione degli adempimenti tributari prevista per tali territori, potranno riprendere a versare i tributi sospesi senza applicazione di interessi e sanzioni entro il 16 gennaio 2019 o, mediante rateizzazione fino ad un massimo di 60 rate mensili di pari importo, dal 16 gennaio 2019. In precedenza, la ripresa della riscossione era prevista dalla data del 31 maggio 2018 ed il numero massimo delle rate era fissato a 24.

Per quanto riguarda la sospensione dei contributi previdenziali ed assistenziali, questi saranno dovuti, senza applicazione di sanzioni ed interessi, anche mediante rateizzazione fino ad un massimo di 60 rate mensili di pari importo, dal 31 gennaio 2019. In precedenza, l’eventuale rateizzazione poteva essere effettuata per un massimo di 24 rate mensili e la ripresa della riscossione era prevista dal mese di maggio del 2018.

I termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli avvisi di accertamento dell’Agenzia delle Entrate e dagli avvisi di addebito dell’Inps riprenderanno a decorrere dal 1° gennaio 2019, invece che dal 1° giugno 2018. Dalla stessa data riprenderanno anche le attività esecutive da parte degli agenti della riscossione e riprenderanno a decorrere i termini di prescrizione e decadenza delle attività degli enti creditori.

Nei territori in questione, inoltre, il pagamento del canone di abbonamento alla televisione è sospeso fino al 31 dicembre del 2020. Il versamento delle somme oggetto di sospensione avverrà, senza applicazione di sanzioni ed interessi, mediante rateizzazione fino ad un massimo 24 rate mensili di pari importo, dal 1° gennaio 2021. L’insufficiente, tardivo o omesso pagamento di una o più rate o dell’unica rata determinerà l’iscrizione a ruolo degli importi scaduti e non versati e delle relative sanzioni ed interessi. La relativa cartella dovrà essere notificata entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di scadenza dell’unica rata o del periodo di rateazione. E’ previsto, inoltre, che, con un successivo Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, saranno disciplinate le modalità di rimborso delle somme eventualmente già versate a titolo di canone di abbonamento alla televisione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e la data di entrata in vigore del Decreto Legge.

Infine, è prorogata alla data del 1° gennaio 2019 la sospensione dei pagamenti delle fatture relative alle utenze domestiche per coloro che hanno dichiarato l’inagibilità del fabbricato, dall’abitazione, dello studio professionale o dell’azienda. In precedenza, la sospensione dei pagamenti era prevista fino al 31 maggio 2018.

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