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3 Luglio 2020

Sì all’esenzione fiscale anche in caso di delibazione delle sentenze ecclesiastiche di nullità del matrimonio concordatario

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L’Agenzia delle Entrate ha risposto ad un quesito riguardante l’esenzione da imposte in caso di scioglimento del matrimonio.

In particolare, è stato richiesto all’Agenzia delle Entrate quale sia il trattamento da riservare ai fini dell’imposta di registro ai provvedimenti di delibazione delle sentenze ecclesiastiche che dichiarano la nullità del matrimonio concordatario. Il Ministero istante ha osservato, in proposito, che le sentenze ecclesiastiche non producono effetti nell’ordinamento italiano se non grazie al giudizio di delibazione con il quale i Giudici italiani possono riconoscere efficacia esecutiva anche nel nostro ordinamento alle decisioni ecclesiastiche.

Ai provvedimenti di delibazione di queste sentenze ecclesiastiche si applica l’esenzione fiscale prevista nel nostro ordinamento per tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di divorzio?

Il parere del Ministero istante è che non possa essere effettuata un’estensione analogica della disposizione che prevede tale esenzione fiscale, trattandosi di una regola tassativa. Inoltre, vi sarebbe una differenza strutturale tra il giudizio di nullità del matrimonio ed il procedimento di separazione o divorzio tra coniugi, così che non sarebbe possibile applicare lo stesso trattamento fiscale agevolato.

L’Agenzia delle Entrate, nella Risposta n. 199 del 1° luglio 2020, ha ricordato le disposizioni che prevedono, nel nostro ordinamento giuridico, l’esenzione dall’imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa per tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di divorzio ed anche relativi ai procedimenti diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni di divorzio. Si tratta di un’esenzione fiscale che riguarda tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti che i coniugi pongono in essere con l’intenzione di regolare i rapporti giuridici ed economici relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio.

L’esenzione fiscale è stata, poi, estesa, attraverso una pronuncia della Corte Costituzionale del 1999, anche agli atti, ai documenti ed ai provvedimenti relativi al procedimento di separazione personale tra coniugi.

L’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che la disposizione che prevede l’esenzione fiscale in questione è una disposizione di esenzione di natura oggettiva ed è posta a tutela della famiglia e dell’integrità economica di essa in occasione della sua crisi ed è diretta proprio a facilitare la composizione della crisi coniugale.

L’Agenzia delle Entrate ha, inoltre, rilevato che anche la delibazione delle sentenze ecclesiastiche di nullità del matrimonio, dal momento che determina nel nostro ordinamento la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, potrebbe rientrare tra gli atti ed i provvedimenti relativi al divorzio per i quali è prevista l’esenzione da imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa.

La disposizione normativa che prevede l’esenzione fa riferimento, genericamente, ai procedimenti di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Questo vuol dire che l’esenzione fiscale potrebbe riferirsi sia alla delibazione della sentenza ecclesiastica che dichiara la nullità del matrimonio canonico, sia alla pronuncia dell’autorità giudiziaria italiana di nullità del matrimonio civile o di nullità del matrimonio canonico poi trascritto.

Potrebbe, quindi, non essere assicurata parità di trattamento nel caso di trattamento fiscale delle sentenza di delibazione diverso rispetto a quello riservato alla sentenza di separazione o divorzio.

L’Agenzia delle Entrate ha richiamato anche la pronuncia della Corte di Cassazione del 2017 nella quale veniva ribadito che, con l’esenzione fiscale in questione, il legislatore intende favorire gli atti e gli accordi che i coniugi, al momento della crisi matrimoniale, pongono in essere per regolare, sotto il controllo del Giudice, i loro rapporti patrimoniali.

L’Agenzia delle Entrate ha, infine, precisato che i provvedimenti e gli atti giudiziari del procedimento di delibazione non sono soggetti all’obbligo di registrazione, dal momento che, appunto, sono esenti dall’imposta di registro. Alla registrazione, infatti, sono soggetti soltanto gli atti giudiziari per i quali l’imposta di registro è dovuta.

In conclusione, è stato confermato l’orientamento espresso con la Risoluzione del 7 aprile 2005 nella quale si è affermata l’applicazione anche ai provvedimenti di delibazione delle sentenze ecclesiastiche di nullità del matrimonio concordatario dell’esenzione fiscale prevista per gli atti ed i provvedimenti relativi ai procedimenti di divorzio tra coniugi.

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