NULL
Altre Novità
11 Ottobre 2019

Servizio di bike sharing: precisati gli obblighi di certificazione

Scarica il pdf

Nuova questione per l’Agenzia delle Entrate. Questa volta a sottoporla alla sua attenzione è una società che ha commissionato la realizzazione di un’applicazione per smartphone e tablet che permette agli utenti di usufruire di un servizio di bike sharing.

Il quesito posto all’Agenzia delle Entrate riguarda la possibilità per l’istante di beneficiare dell’esenzione dall’obbligo di emettere, per ciascuna operazione, la fattura, lo scontrino o la ricevuta fiscale. Ciò in considerazione della circostanza che sia il servizio, che il relativo pagamento sono resi in maniera automatizzata ed attraverso sistemi di pagamento tracciabili.

L’Agenzia delle Entrate, nella Risposta n. 396 dell’8 ottobre 2019, ha evidenziato che il servizio di bike sharing non è riconducibile ai servizi elettronici resi a committenti che agiscono al di fuori dell’esercizio d’impresa, arte o professione.

Secondo quanto precisato dall’Agenzia delle Entrate, il servizio di bike sharing è riconducibile alla locazione onerosa di cosa mobile alla quale si aggiungono una serie di servizi, come i servizi di manutenzione ed i collegamenti telematici. Viene così a costituirsi un servizio complesso.

La conclusione espressa è che l’istante è tenuto a certificare il servizio in questione mediante uno scontrino o una ricevuta fiscale o ancora, a partire dal 2020, con la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi e l’emissione dei relativi documenti commerciali.

Qualora, poi, l’istante fosse in possesso del codice fiscale del cliente, potrebbe, altresì, anche indipendentemente dalla preventiva richiesta del cliente stesso, emettere fattura elettronica per il servizio reso al fine della certificazione del corrispettivo.

L’Agenzia della Entrate ha, altresì, ricordato quanto chiarito in precedenza in una Risposta ad interpello pubblicata nel mese di dicembre del 2018: qualora si volesse documentare l’operazione con una ricevuta fiscale, questo strumento deve possedere requisiti, come la numerazione progressiva prestampata, che non consentono un’emissione elettronica. La consegna di copia del documento può comunque avvenire via e-mail, qualora la copia in questione (la copia per immagine su supporto informatico del documento analogico) sia realizzata nel rispetto del Codice dell’Amministrazione Digitale e di quanto stabilito nel Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 17 giugno 2014.

Per quanto riguarda i documenti da utilizzare a partire dal 2020, occorre ricordare che i commercianti al minuto e gli esercenti di attività equiparate che memorizzano elettronicamente e trasmettono telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati dei corrispettivi giornalieri devono documentare le operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi mediante un documento commerciale che deve essere emesso tramite strumenti tecnologici che garantiscono l’inalterabilità e la sicurezza dei dati e su un supporto cartaceo idoneo che abbia dimensioni tali da assicurare al destinatario leggibilità, gestione e conservazione nel tempo.

Previo accordo con il destinatario, il documento commerciale in questione può anche essere emesso in forma elettronica purché ne sia garantita l’autenticità e l’integrità. Quindi, il titolo che certifica la prestazione può anche essere inviato al destinatario in formato elettronico.

Articoli correlati
12 Aprile 2024
Hai ricevuto la busta paga e non ti è stata retribuita la festività per il giorno di Pasqua? Ecco il motivo

Molti lavoratori non hanno ricevuto in busta paga alcuna retribuzione per la...

12 Aprile 2024
Detrazione Irpef 2023 invariata per atenei non statali

Le regole relative alla detrazione Irpef per le spese universitarie sostenute presso...

12 Aprile 2024
Stock option da Oic a Ias/Ifrs, deducibili solo nell’anno di passaggio

Il passaggio dalle norme contabili nazionali (Oic) agli standard internazionali...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto