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19 Settembre 2014

Servizi di tesoreria resi dalle banche ai Comuni: opera l’esenzione dall’imposta di bollo per gli estratti di conto corrente e le rendicontazioni

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Con la Risoluzione n. 84 del 16 settembre 2014, l’Agenzia delle Entrate ha risposto ad un quesito, posto tramite interpello, riguardo all’applicabilità dell’imposta di bollo agli estratti di conto corrente ed alle rendicontazioni relative a rapporti di deposito titoli inviati dalle banche nell’ambito dei Servizi di Tesoreria forniti dalle banche medesime ai Comuni.

L’Agenzia delle Entrate ha evidenziato la diversità del rapporto che si instaura generalmente tra le banche e la propria clientela ed il rapporto che sussiste tra l’ente locale e la banca che svolge il servizio di tesoreria.

Quindi, nella Risoluzione, è affermato espressamente che in relazione ai rapporti di conto corrente e di custodia di titoli e valori, strumentali allo svolgimento del servizio di tesoreria, non trova applicazione l’imposta di bollo prevista dall’articolo 13, commi 2-bis e 2-ter, della Tariffa allegata al D.P.R. n. 642 del 1972.

Inoltre, la documentazione inviata dal tesoriere all’ente locale in relazione ai rapporti di conto corrente e di deposito titoli, strumentali allo svolgimento del servizio di tesoreria, può essere ricondotta nella previsione inserita nell’articolo 27 della Tabella allegata al D.P.R. n. 642 del 1972, che stabilisce l’esenzione, in modo assoluto, dall’imposta di bollo per i conti delle gestioni degli agenti dello Stato, delle Regioni, delle Province, Comuni e relative aziende autonome e per i conti concernenti affari trattati nell’interesse di tali amministrazioni.

L’Agenzia delle Entrate ha, altresì, precisato che qualora l’ente locale, nell’ambito della propria autonomia contrattuale, instauri un autonomo rapporto di conto corrente o di custodia e amministrazione titoli con la banca, al di fuori del servizio di tesoreria, tale rapporto sarà assoggettato in via ordinaria all’imposta di bollo prevista per gli estratti di conto corrente e le comunicazioni periodiche inviate alla clientela in relazione ai rapporti finanziari (articolo 13, commi 2-bis e 2-ter, della Tariffa allegata al D.P.R. n. 642 del 1972).

Infine, l’imposta di bollo che è stata versata dalla banca istante per gli anni 2012 e 2013 in relazione ai conti di tesoreria può essere chiesta a rimborso entro il termine di decadenza di tre anni dal giorno nel quale è stato effettuato il pagamento. Tale imposta, invece, non può essere compensata con i versamenti dell’imposta di bollo da effettuare nel 2014.

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