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24 Gennaio 2020

Servizi di autotrasporto resi nel mese nei confronti dello stesso committente: le regole per la fatturazione

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L’Agenzia delle Entrate ha risposto ad un’istanza di interpello riguardante le fatture riepilogative.

In particolare, l’istante svolge attività di autotrasporto di merci per conto terzi e documenta abitualmente con un’unica fattura tutte le prestazioni eseguite in ciascun mese nei confronti dello stesso cliente. Il meccanismo seguito dal contribuente prevede che, dopo aver ricevuto l’incarico, vengano effettuate le prestazioni di servizi seguendo dei contratti-quadro nei quali sono disciplinati i rapporti tra le parti ed il tariffario.

Ogni singola prestazione è accompagnata da un documento di trasporto o da una lettera di vettura in cui sono indicati i differenti dati che contraddistinguono la prestazione.

Le prestazioni eseguite nel corso del mese nei confronti del medesimo committente sono riepilogate in una lista descrittiva che viene predisposta dal committente e trasmessa all’istante all’inizio del mese successivo. Qualora l’istante accerti che le informazioni inserite nella lista sono corrette, emette un’unica fattura elettronica. La lista non viene allegata al file della fattura elettronica, ma viene conservata in formato cartaceo sia dal committente, che dal prestatore del servizio.

Se, successivamente all’emissione della fattura, l’istante accerta che ha diritto ad incassare delle somme ulteriori per servizi accessori, ne dà comunicazione al committente e, previa accettazione di quest’ultimo, include le prestazioni accessorie eseguite nella successiva lista mensile.

Il quesito sottoposto all’Agenzia delle Entrate riguarda tale procedimento di fatturazione. L’istante ha richiesto se si possa parlare di fattura riepilogativa differita, che consente di trasmettere la fattura elettronica, mediante Sistema di Interscambio, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di esecuzione dei lavori. L’istante ha anche posto l’attenzione sulla correttezza o meno del rinvio, operato in fattura, alla lista descrittiva delle prestazioni, non accompagnato dall’allegazione del documento stesso alla fattura elettronica. Si può ritenere che in questo modo vengano comunque osservati gli obblighi di descrizione dei servizi resi? Infine, l’istante ha richiesto chiarimenti sugli adempimenti da effettuare riguardo alla fatturazione dei servizi accessori.

Nella Risposta n. 8 del 21 gennaio 2020, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che per fattura riepilogativa differita si intende la documentazione nella quale sono indicate insieme le prestazioni di servizi rese nello stesso mese nei confronti del medesimo cliente, per le quali si è verificata l’esigibilità dell’imposta.

Avendo come riferimento la normativa Iva, le prestazioni di servizi si considerano effettuate e, quindi, l’imposta è esigibile, nel momento in cui viene pagato il corrispettivo, indipendentemente dalla circostanza che la prestazione sia stata o meno resa o ultimata.

Nel caso specifico, non può parlarsi di fattura riepilogativa differita, in quanto il pagamento del corrispettivo viene effettuato soltanto successivamente all’emissione della fattura e, quindi, al momento della fatturazione, la prestazione non si considera ancora effettuata e l’imposta non è ancora esigibile.

Si è, invece, in presenza di una fattura che documenta più prestazioni rese nel mese, il cui momento impositivo coincide con l’emissione della fattura stessa. La fattura deve essere trasmessa, pertanto, al Sistema di Interscambio entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione, momento che coincide con la data riportata nella fattura.

Inoltre, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che si ritiene assolto l’onere di individuare con certezza la prestazione eseguita, la data di effettuazione della prestazione e le parti contraenti, ed i relativi obblighi descrittivi, mediante il rinvio, effettuato in fattura, alla lista riepilogativa, che l’istante può scegliere di allegare o meno al file da inviare al Sistema di Interscambio, salvo comunque l’obbligo di garantirne la conservazione o in modalità cartacea o in modalità elettronica.

Riguardo alle prestazioni accessorie a quello di autotrasporto per conto terzi, queste possono essere fatturate separatamente dalle prestazioni principali, fatta salva la necessità dell’indicazione degli estremi delle fatture relative alle prestazioni principali affinché sia chiaro il collegamento.

Questa regola vale anche a seguito dell’introduzione della fatturazione elettronica.

Nel caso specifico, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito all’istante che dovrà regolarizzare le fatture emesse, mediante delle note di variazione e la successiva emissione di nuove fatture corrette, nelle quali dovrà essere messa in evidenza la distinzione tra le prestazioni di trasporto eseguite nel mese di riferimento ed i servizi accessori alle prestazioni eseguite nel mese precedente a quello di riferimento. Con riguardo ai servizi accessori, dovrà essere richiamata la fattura principale che documenta le prestazioni principali collegate a quelle accessorie.

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