Con la Risoluzione n. 25 del 4 marzo 2014, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per il versamento, tramite modello F24, delle sanzioni e degli interessi dovuti, in caso di ravvedimento, per gli importi rateizzati a seguito di definizione dell’accertamento, dell’accertamento con adesione, della conciliazione giudiziale e della mediazione.
Nella Risoluzione, è ricordato che la normativa prevede la decadenza dal beneficio della rateazione soltanto nel caso di mancato pagamento di una delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva. Quindi, nel caso in cui si salti una rata, ma si paghi in ritardo entro la scadenza successiva, è salvo il piano di rateazione e, con il ravvedimento suddetto, si può versare una sanzione ridotta.
I codici tributo istituiti devono essere inseriti nella sezione “Erario”, in corrispondenza della colonna degli “Importi a debito versati”. Nella Risoluzione, sono indicate anche le modalità di compilazione del modello F24 da seguire, con riferimento a ciascuno dei codici tributo.