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25 Marzo 2016

Sanzione amministrativa in caso di dichiarazioni false per evitare la riscossione: istituito il codice tributo

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Con la Risoluzione n. 14 del 22 marzo 2016, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo da utilizzare per il versamento, tramite modello F24, della sanzione amministrativa pecuniaria dovuta nel caso il cui il contribuente produca documentazione falsa al fine di sospendere la procedura di riscossione coattiva di somme iscritte a ruolo.

La sanzione, prevista dall’articolo 1, comma 541, della Legge n. 228 del 24 dicembre 2012, può variare tra il 100 ed il 200 % dell’ammontare delle somme dovute, con un importo minimo di 258 Euro.

Il codice istituito per il versamento della sanzione è il codice “8117“, mentre il codice istituito per il versamento delle relative spese di notifica è il codice “8118“.

I codici in questione devono essere inseriti nella sezione “Erario” del modello F24, in corrispondenza degli “importi a debito versati”. Inoltre, nei campi specificamente denominati, devono essere indicati il codice ufficio e l’anno di riferimento, reperibili nell’atto di contestazione e/o nel provvedimento di ordinanza-ingiunzione emesso dall’Agenzia delle Entrate.

Per quanto riguarda il codice relativo alla sanzione, nel caso in cui il versamento sia rateale, nel campo “rateazione/regione/prov./mese rif.” del modello F24, deve essere indicato il numero della rata, composto,, nella prima parte, dal numero della rata in pagamento e, nella seconda parte, dal numero complessivo delle rate. In caso di pagamento in un’unica soluzione, dovrà essere inserito il codice “0101”.

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