L’Agenzia delle Entrate ha fornito nuove indicazioni riguardo all’obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri.
I dubbi che sono stati sottoposti all’Agenzia delle Entrate riguardano l’applicazione delle sanzioni previste dalla normativa in materia qualora, durante il primo semestre di vigenza dell’obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica dei corrispettivi, siano state adottate delle forme alternative di documentazione dei corrispettivi. In particolare, le ipotesi considerate sono quella in cui il contribuente con volume d’affari superiore a 400.000 Euro abbia comunque emesso delle fatture in luogo della memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi e la diversa ipotesi nella quale, prima di dotarsi del registratore telematico, abbia emesso scontrini e ricevute fiscali, come previsto dalla normativa precedentemente in vigore.
Nella Risoluzione n. 6 del 10 febbraio 2020, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato i chiarimenti già forniti in precedenza riguardo alla possibilità per i contribuenti soggetti all’obbligo di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi, ancora privi del registratore telematico, in fase di prima applicazione di tale obbligo, di trasmettere i dati relativi ai corrispettivi giornalieri entro il termine più ampio del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. L’obbligo di memorizzazione dovrà comunque essere assolto mediante i registratori di cassa già in uso o tramite delle ricevute fiscali.
Quindi, i contribuenti tenuti alla memorizzazione elettronica ed alla trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri che non siano ancora dotati di registratore telematico, nel primo semestre di vigenza delle nuove regole e fino al momento in cui avranno la disponibilità del registratore, dovranno:
- certificare i corrispettivi tramite scontrini o ricevute fiscali;
- inviare i dati dei corrispettivi entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione;
- liquidare correttamente e tempestivamente le imposte.
L’obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica dei corrispettivi, invece, non sussiste quando, le operazioni sono state documentate non tramite scontrini o ricevute fiscali, ma tramite l’emissione di fatture. Le nuove regole, infatti, non hanno abrogato, né modificato le regole in tema di fatturazione che restano pienamente valide ed applicabili. L’emissione della fattura resta obbligatoria di fronte ad una richiesta del cliente in merito.
L’obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica dei corrispettivi non opera nemmeno nel caso dei contribuenti che svolgono le attività esonerate previste dal Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 10 maggio 2019, modificato poi con Decreto Ministeriale del 24 dicembre 2019.
L’Agenzia delle Entrate ha anche ricordato che ha provveduto ad inviare ai contribuenti con volume d’affari superiore a 400.000 Euro che non risultava avessero effettuato la trasmissione telematica dei corrispettivi dal 1° luglio 2019, una comunicazione con la quale ha segnalato l’anomalia. Ai contribuenti destinatari di tale comunicazione è stata data la possibilità di fornire chiarimenti e di rimediare ad eventuali violazioni.
Qualora la violazione commessa consista nella mancata trasmissione dei dati dei corrispettivi relativi ad operazioni effettuate nel primo semestre di vigenza degli obblighi di memorizzazione e trasmissione, la regolarizzazione può essere effettuata senza il versamento di sanzioni amministrative e mediante la trasmissione dei dati non oltre la scadenza del 30 aprile 2020, termine previsto per la presentazione della dichiarazione Iva relativa al 2019.