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14 Febbraio 2020

Rinuncia all’assegnazione della casa familiare: non beneficia dell’esenzione

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Fisco e famiglia. L’Agenzia delle Entrate ha risposto ad un quesito riguardante il divorzio tra coniugi.

In particolare, l’istante, in sede di separazione personale dal marito, otteneva l’assegnazione della casa familiare, di proprietà del coniuge, e vi si trasferiva con le figlie. Provvedeva, altresì, alla trascrizione di tale condizione della separazione. In sede di divorzio, veniva stabilito che l’istante avrebbe dovuto rinunciare all’assegnazione della casa ed avrebbe dovuto provvedere alla cancellazione della trascrizione nel momento in cui avesse lasciato l’appartamento. Successivamente, l’istante si trasferiva in un’altra casa insieme al nuovo coniuge ed alle figlie. Decideva, pertanto, di predisporre un atto unilaterale di rinuncia all’assegnazione e procedeva alla relativa registrazione ed alla cancellazione della trascrizione.

Il quesito posto all’attenzione dell’Agenzia delle Entrate riguarda la possibilità di beneficiare dell’esenzione dall’imposta di bollo, di registro e dalle altre tasse, analogamente a quanto avviene per gli atti collegati al procedimento di divorzio, con riferimento all’atto di rinuncia all’assegnazione della casa familiare ed ai relativi e conseguenti adempimenti di registrazione e di annotamento della cancellazione della trascrizione.

L’Agenzia delle Entrate, nella Risposta n. 39 del 10 febbraio 2020, ha ricordato la disposizione della Legge sul divorzio secondo la quale tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché ai procedimenti anche esecutivi o cautelari diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni di divorzio sono esenti dall’imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa. L’esenzione è stata estesa, poi, anche agli atti relativi al procedimento di separazione tra coniugi.

L’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che si tratta di una norma speciale che riguarda gli accordi di natura patrimoniale che hanno origine dalla separazione o dal divorzio e che opera in relazione alle attribuzioni patrimoniali connesse alla risoluzione della crisi familiare.

Con la previsione di questa agevolazione tributaria, il legislatore ha voluto evitare che l’imposizione fiscale potesse gravare sui coniugi rendendo più difficile il superamento della crisi coniugale.

E’ stato chiarito in passato che l’esenzione fiscale deve ritenersi applicabile anche agli accordi patrimoniali riferibili ai figli, a condizione che il testo dell’accordo tra i coniugi, omologato dal Tribunale, preveda espressamente che l’accordo patrimoniale a beneficio dei figli è un elemento funzionale ed indispensabile ai fini della composizione della crisi coniugale.

L’esenzione, inoltre, opera esclusivamente con riferimento agli accordi naturalmente collegati al procedimento di separazione o divorzio e non anche con riferimento agli accordi che sono raggiunti in occasione di tali procedimenti, ma che avrebbero potuto essere raggiunti in qualsiasi altro momento.

L’Agenzia delle Entrate, con riguardo al caso specifico, ha evidenziato che l’atto di rinuncia e la conseguente cancellazione della trascrizione è espressione della volontà dell’istante e non è collegato all’adempimento degli obblighi nascenti dal procedimento di divorzio. Non si tratta, quindi, di atti funzionalmente connessi alla risoluzione della crisi coniugale.

Pertanto, non possono beneficiare dell’esenzione dalle tasse prevista dalla Legge sul divorzio.

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