Il 12 marzo 2014 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la Legge delega n. 23 dell’11 marzo 2014 contenente disposizioni “per un sistema fiscale più equo, trasparente ed orientato alla crescita”.
La delega al Governo riguarda, quindi, la revisione del sistema fiscale. Entro dodici mesi dall’entrata in vigore della Legge delega (dal 27 marzo 2014) il Governo dovrà adottare i Decreti Legislativi, nel rispetto dei principi costituzionali, del diritto dell’Unione Europea, dello statuto dei diritti del contribuente e della normativa in materia di federalismo fiscale.
All’articolo 2 della Legge è prevista, in particolare, una delega al Governo riguardo alla revisione della disciplina relativa al sistema del catasto dei fabbricati in tutto il territorio nazionale.
I principi ed i criteri che dovranno essere osservati consistono nel:
– coinvolgimento dei Comuni nello svolgimento di funzioni associate nei territori nei quali sono collocati gli immobili, anche al fine di assoggettare a tassazione gli immobili non ancora censiti;
– previsione di strumenti, a disposizione dei Comuni e dell’Agenzia delle Entrate, per facilitare l’individuazione e, eventualmente, il corretto classamento degli immobili non censiti o che non rispettano la reale consistenza di fatto, la destinazione d’uso o la categoria catastale attribuita, dei terreni edificabili accatastati come agricoli e degli immobili abusivi;
– incentivo di ulteriori sistemi di restituzione grafica delle mappe catastali e relativo accesso al pubblico;
– definizione degli ambiti territoriali del mercato immobiliare di riferimento;
– valorizzazione e stabilizzazione delle esperienze di decentramento catastale comunale già avviate in via sperimentale;
– utilizzo dei valori normali, approssimati dai valori medi ordinari, espressi dal mercato nel triennio precedente l’anno di entrata in vigore del Decreto Legislativo;
– rideterminazione delle definizioni delle destinazioni d’uso catastali, con distinzione in ordinarie e speciali, tenendo conto delle mutate condizioni economiche e sociali e delle conseguenti diverse utilizzazioni degli immobili;
– determinazione del valore patrimoniale medio ordinario secondo determinati parametri, e, in particolare, per le unità immobiliari a destinazione catastale ordinaria, secondo il metro quadrato come unità di consistenza (invece degli attuali vani), e secondo le funzioni statistiche volte ad esprimere la relazione tra il valore di mercato, la localizzazione e le caratteristiche edilizie dei beni per ciascuna destinazione catastale e per ciascun ambito territoriale, anche all’interno di uno stesso Comune;
– determinazione delle rendita media ordinaria mediante un processo estimativo che, con riferimento alle medesime unità di consistenza predette, utilizzi funzioni statistiche volte ad esprimere la relazione tra i redditi da locazione medi, la localizzazione e le caratteristiche edilizie dei beni per ciascuna destinazione catastale e per ciascun ambito territoriale, qualora sussistano dati consolidati nel mercato delle locazioni. Altrimenti, tale processo dovrà applicare ai valori patrimoniali specifici saggi di redditività desumibili dal mercato, nel triennio antecedente l’anno di entrata in vigore del Decreto Legislativo;
– previsione di meccanismi di adeguamento periodico dei valori patrimoniali e delle rendite delle unità immobiliari urbane, in relazione alla modificazione delle condizioni del mercato di riferimento e comunque non al di sopra del valore di mercato;
– previsione per gli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico di adeguate riduzioni del valore patrimoniale medio ordinario e della rendita media ordinaria.
Nella delega è anche previsto che dovrebbe essere garantito il medesimo gettito delle singole imposte il cui presupposto e la cui base imponibile sono influenzati dalle stime di valori patrimoniali e rendite. A tal fine dovrebbe essere prevista, contestualmente all’efficacia impositiva dei nuovi valori, la modifica delle aliquote impositive, delle eventuali deduzioni, detrazioni o franchigie, così da evitare un aggravio del gettito fiscale, con particolare riferimento alle imposte sui trasferimenti ed all’Imu.
Il terzo articolo della Legge delega ha previsto alcuni interventi in materia di stima e monitoraggio dell’evasione fiscale. Il quarto articolo riguarda il monitoraggio ed il riordino delle disposizioni in materia di erosione fiscale.
Inoltre, il quinto articolo della Legge ha introdotto delle norme relative alla disciplina dell’abuso del diritto e dell’elusione fiscale.
Nel sesto articolo, sono state inserite delle disposizioni di delega riguardo all’introduzione di forme di comunicazione e di cooperazione rafforzata tra le imprese e l’Amministrazione finanziaria ed alla previsione, per i soggetti di maggiori dimensioni, di sistemi aziendali strutturati di gestione e di controllo del rischio fiscale.
E’ stato previsto, altresì, un intervento di revisione ed ampliamento del sistema di tutoraggio al fine di garantire una migliore assistenza dei contribuenti. In quest’ultimo ambito, gli interventi sono stati previsti soprattutto per i contribuenti di minori dimensioni ed operanti come persone fisiche, e potrebbero consistere anche nell’invio ai contribuenti e nella restituzione da parte di questi ultimi di modelli precompilati.
Nella Legge delega vi è anche una delega all’introduzione di disposizioni che provvedano ad ampliare l’ambito di applicazione dell’istituto della rateizzazione dei debiti tributari ed a revisionare la disciplina degli interpelli, allo scopo di garantirne maggiore omogeneità.
L’articolo settimo, poi, è stato dedicato alla semplificazione, l’articolo ottavo alla revisione del sistema sanzionatorio, l’articolo nono al rafforzamento dell’attività conoscitiva e di controllo, l’articolo decimo alla revisione del contenzioso tributario e della riscossione degli enti locali.
L’articolo undicesimo della Legge ha previsto una delega al Governo riguardo alla ridefinizione dell’imposizione sui redditi, secondo determinati principi e criteri direttivi:
– assimilazione al regime dell’Ires dell’imposizione sui redditi d’impresa, compresi quelli prodotti in forma associata dai soggetti passivi Irpef, con assoggettamento ad un’imposta sul reddito imprenditoriale, con aliquota proporzionale allineata a quella dell’Ires, e con previsione della deducibilità dalla base imponibile dell’imposta in questione delle somme prelevate dall’imprenditore e dai soci e del concorso delle predette somme alla formazione del reddito complessivo imponibile ai fini Irpef dell’imprenditore e dei soci;
– istituzione di regimi semplificati per i contribuenti di minori dimensioni e per i contribuenti di dimensioni minime e di regimi che prevedano il pagamento forfetario di un’unica imposta in sostituzione di quelle dovute, con eventuali differenziazioni in ragione del settore economico e del tipo di attività svolta, e con eventuale premialità per le nuove attività produttive;
– previsione di possibili forme di opzionalità;
– semplificazione delle modalità di imposizione delle indennità e delle somme percepite in dipendenza della cessazione del rapporto di lavoro e di altre somme soggette a tassazione separata.
Nell’ambito di tale intervento, il Governo dovrà, altresì, chiarire la definizione di autonoma organizzazione, adeguandola ai più consolidati principi desumibili dalla giurisprudenza, ai fini della non assoggettabilità dei professionisti, degli artisti e dei piccoli imprenditori all’Irap.
Inoltre, l’articolo 12 della Legge è stato dedicato alla razionalizzazione della determinazione del reddito d’impresa e della produzione netta. Il fine che dovrà essere perseguire nell’ambito di tale delega è quello di ridurre le incertezze nella determinazione del reddito e della produzione netta e di favorire l’internazionalizzazione dei soggetti economici operanti in Italia, in applicazione delle raccomandazioni degli organismi internazionali e dell’Unione Europea.
Infine, il tredicesimo articolo della Legge ha previsto un intervento di razionalizzazione dell’Iva e di altre imposte indirette.