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18 Aprile 2014

Ricevitorie del lotto: istituiti nuovi codici tributo

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Con la Risoluzione n. 40 del 16 aprile 2014, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo da utilizzare per effettuare il versamento, tramite modello di versamento F24 Accise, delle somme riguardanti la gestione delle concessioni di ricevitorie del lotto.

I codici istituiti sono il codice “5372” per le sanzioni amministrative e gli interessi per ritardati versamenti dei proventi del gioco del lotto; il codice “5373” per le sanzioni disciplinari e pecuniarie, previste dall’articolo 35 della Legge n. 1293 del 1957 e dalle successive modificazioni; il codice “5374” per il recupero per scontrini annullati, o pagati, non allegati al rendiconto settimanale e per vincite indebitamente pagate dal ricevitore; il codice “5375” per l’incameramento della cauzione, a titolo di risarcimento per interruzione del rapporto concessorio, conseguente alla revoca della ricevitoria lotto, per ritardati versamenti dei proventi del gioco e del corrispettivo una tantum per i terminali del lotto, o per rinuncia alla gestione;  il codice “5376” per l’incameramento della cauzione, a titolo di proventi erariali diversi, per omessi versamenti dei proventi del gioco del lotto; il codice “5377” per il corrispettivo una tantum per i terminali del lotto; il codice “5378” per i diritti di scritturazione in caso di stipula di contratti di attivazione delle ricevitorie del lotto.

I codici in questione devono essere inseriti nel modello F24 Accise, nella sezione “Accise/Monopoli e altri versamenti non ammessi in compensazione”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna degli “importi a debito versati”.

Inoltre, devono essere indicati: nel campo “ente”, la lettera “M”; nel campo “provincia”, la sigla della Provincia nella quale ha la sede la ricevitoria del lotto tenuta al pagamento; nel campo “codice identificativo”, il CMNR della rivendita/ricevitoria del lotto tenuta al pagamento.

Per i codici “5372”, “5373” e “5374”, è prevista, altresì, l’indicazione, nei campi “mese” e “anno di riferimento”, del mese e dell’anno nei quali è stato emesso il provvedimento di richiesta del pagamento.

Per i codici “5375”, “5376” e “5377”, invece, devono essere indicati il mese e l’anno nei quali si effettua il pagamento.

Infine, nella Risoluzione, è precisato che, esclusivamente per il codice “5372”, in caso di versamento in forma rateale, nel campo “rateazione”, deve essere inserito il numero della rata, con l’indicazione, nella prima parte, del numero della rata in pagamento, e, nella seconda parte, del numero complessivo delle rate. In caso di pagamento in un’unica rata, deve essere inserito il codice “0101”.

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