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29 Marzo 2019

Ricerca commissionata dall’estero: i limiti del credito d’imposta per ricerca e sviluppo

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Arrivano nuovi chiarimenti riguardo all’ambito di applicazione del credito d’imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo.

La società istante opera nel settore della distribuzione di farmaci per uso umano e svolge nel settore farmaceutico anche attività di ricerca e sviluppo.

L’istante intende richiedere il credito d’imposta previsto per l’attività di ricerca e sviluppo in riferimento all’attività di ricerca condotta in Italia nell’ambito della sperimentazione clinica, sia in nome proprio che per conto della società madre che è statunitense. Per l’attività di ricerca che le è stata commissionata, l’istante sostiene sia costi per il personale interno, sia costi per la ricerca contrattuale che sono compresi tra quelli che possono beneficiare dell’agevolazione in questione.

L’Agenzia delle Entrate, nella Risposta n. 83 del 26 marzo 2019, ha ricordato che, con la Legge di Bilancio per il 2017, sono state apportate delle importanti modifiche alla disciplina in materia di credito d’imposta per ricerca e sviluppo. In particolare, è stata estesa l’applicazione dell’agevolazione alle imprese residenti, o alle stabili organizzazioni di imprese non residenti, che svolgono attività di ricerca e sviluppo per conto di imprese committenti non residenti.

L’Agenzia delle Entrate ha, poi, anche ricordato il Decreto interministeriale del 27 maggio 2015 con il quale sono state adottate le disposizioni di attuazione di tale credito d’imposta e le Circolari del 2016 e del 2017 con le quali sono stati forniti diversi chiarimenti in materia.

Per le valutazioni di natura tecnica necessarie, l’Agenzia delle Entrate si è rivolta al Ministero dello Sviluppo Economico. Dal parere del MISE è emerso che, ai fini dell’attribuzione del credito d’imposta per ricerca e sviluppo, assumono rilevanza esclusivamente le spese ammissibili relative alle attività di ricerca e sviluppo che siano svolte direttamente dal soggetto commissionario in laboratori o strutture situati nel territorio italiano.

Quindi, per il calcolo del credito d’imposta spettante al commissionario non assumono rilevanza le attività di ricerca e sviluppo che il soggetto commissionario subappalti ad altri soggetti. E’ comunque riconosciuta la possibilità al soggetto che esegue le attività di ricerca e sviluppo in subappalto, se residente nel territorio italiano, di far valere direttamente il diritto al credito d’imposta.

Con riferimento al caso specifico, è stata, quindi, effettuata una distinzione tra le attività direttamente svolte dalla società istante in esecuzione del contratto concluso con la società controllante estera e le attività che la società istante a sua volta commissiona ai centri ed agli enti di ricerca italiani. Per queste ultime attività, la possibilità di richiedere il credito d’imposta deve essere riconosciuta al soggetto che le esegue e non al soggetto che le commissiona.

Inoltre, nel parere del MISE è precisato, riguardo ai costi sostenuti dalla società istante per le attività svolte direttamente dal proprio personale, che sono rilevanti ai fini del credito d’imposta soltanto le attività collegate in senso stretto alla soluzione delle incertezze scientifiche e tecnologiche oggetto dello specifico progetto di ricerca. Non sono, invece, rilevanti ai fini del credito d’imposta in questione le attività non direttamente collegate alla conduzione della sperimentazione clinica.

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