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8 Ottobre 2016

Rateazione delle somme da accertamento e successiva decadenza: le regole per accedere ad un nuovo piano

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I contribuenti che, nel periodo compreso tra il 16 ottobre 2015 ed il 1° luglio 2016, sono decaduti dal piano di rateazione relativo alle somme dovute a seguito di definizione dell’accertamento per adesione o per acquiescenza potranno ottenere un nuovo piano di rateazione. Tale possibilità è stata introdotta con la Legge di conversione n. 160 del 7 agosto 2016, entrata in vigore il 21 agosto 2016.

Nella Circolare n. 41 del 3 ottobre 2016, l’Agenzia delle Entrate ha illustrato le regole di accesso alla nuova rateazione.

Quanto all’ambito soggettivo di applicazione, il beneficio del nuovo piano di rateazione è riservato a coloro che:

  • hanno definito le somme dovute mediante adesione all’accertamento, al processo verbale di constatazione o all’invito a comparire oppure hanno presentato acquiescenza all’accertamento;
  • hanno optato per il pagamento delle somme in forma rateale;
  • sono decaduti dal piano di rateazione, in quanto, successivamente al versamento della prima rata, non hanno rispettato le altre scadenze del piano di rateazione. In particolare, la decadenza si verifica quando non viene versata una rata diversa dalla prima entro la scadenza della rata successiva.

Inoltre, per accedere al nuovo piano di rateazione, è necessario che:

  • la decadenza dal precedente piano di rateazione si sia verificata tra il 16 ottobre 2015 ed il 1° luglio 2016;
  • la richiesta di accesso al nuovo piano di rateazione sia presentata all’Agenzia delle Entrate entro il 20 ottobre 2016 (ossia entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di conversione che ha introdotto la possibilità di beneficiare di tale nuova rateazione);
  • alla data di presentazione della richiesta di accesso al nuovo piano di rateazione, sia presente ancora un debito da pagare.

Quanto al procedimento per ottenere la nuova rateazione, la prima fase si apre con la presentazione dell’istanza. L’istanza può essere presentata in carta semplice. Alla Circolare dell’Agenzia delle Entrate è allegato un modello che può essere utilizzato per la redazione dell’istanza.

L’istanza deve essere presentata all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente, ossia all’Ufficio che ha emesso il provvedimento di rateazione iniziale. L’istanza può essere consegnata direttamente presso l’Ufficio competente oppure può essere inviata tramite posta raccomandata o tramite posta elettronica certificata.

Inoltre, l’istanza deve essere tempestiva e deve riportare gli estremi dell’atto al quale si riferisce il piano di rateazione per il quale si è verificata la decadenza ed il numero delle rate trimestrali con le quali si intende pagare l’importo residuo. Qualora il richiedente non indichi il numero di rate, verrà preso in considerazione il numero massimo di rate consentito.

L’Agenzia delle Entrate ha precisato che:

  • qualora il piano di rateazione dal quale il contribuente è decaduto riguardi un atto perfezionatosi o definitosi prima del 22 ottobre 2015, l’importo ancora dovuto è dilazionabile nuovamente in un numero massimo di rate trimestrali di otto o di dodici (per somme ancora dovute di importo superiore a 50.000 Euro);
  • qualora il piano di rateazione dal quale il contribuente è decaduto si riferisca ad un atto perfezionatosi o definitosi successivamente al 22 ottobre 2015, l’importo ancora dovuto è dilazionabile nuovamente in un numero massimo di rate trimestrali di otto o di sedici (per le somme dovute di importo superiore a 50.000 Euro).

Una volta ricevuta l’istanza di accesso al nuovo piano di rateazione, l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate procede ad effettuare i controlli sul rispetto delle condizioni prescritte dalla legge. Se tali controlli danno esito positivo, l’Agenzia delle Entrate sospende i carichi eventualmente già iscritti a ruolo o affidati all’Agente della riscossione ed elabora un nuovo piano di rateazione, tenendo conto del numero delle rate indicate dal contribuente nella richiesta.

Il nuovo piano di rateazione riguarderà le imposte, gli interessi e le sanzioni dovuti in base al piano di rateazione originario e gli interessi di rateazione.

L’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate provvederà a trasmettere al contribuente che ha presentato l’istanza una comunicazione relativa all’accoglimento dell’istanza medesima. Tale comunicazione verrà consegnata direttamente al contribuente oppure verrà inviata tramite raccomandata con avviso di ricevimento o tramite posta elettronica certificata (qualora il contribuente abbia utilizzato tale mezzo per presentare l’istanza oppure abbia richiesto, nell’istanza, di ricevere la comunicazione dell’Agenzia delle Entrate tramite Pec).

Nella comunicazione dell’Agenzia delle Entrate verrà indicato l’importo della rata iniziale. Tale importo deve essere versato dal contribuente tramite modello F24 entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione. Gli interessi di rateazione calcolati dall’Agenzia delle Entrate tengono conto di una certa data ipotetica entro la quale verrà effettuato il pagamento. Il contribuente dovrà aggiungere alla rata da versare gli ulteriori interessi giornalieri da calcolarsi fino alla data nella quale avverrà il pagamento effettivo della rata.

Una volta pagata la rata iniziale, il contribuente dovrà far pervenire all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate, entro dieci giorni, la quietanza del pagamento. Sarà, quindi, predisposto il piano di rateazione definitivo, con le date di scadenza e gli importi delle diverse rate.

Infine, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che, qualora il contribuente non dovesse pagare la prima rata del nuovo piano di rateazione, nonostante abbia presentato tempestivamente l’istanza di accesso al piano medesimo, rimarrà nella condizione di “decaduto”. Quindi, l’Agenzia provvederà a revocare la sospensione degli importi iscritti a ruolo o affidati all’Agente della riscossione oppure provvederà all’iscrizione a ruolo, se non lo aveva ancora fatto. Sarà dovuta dal contribuente anche la sanzione aggiuntiva prevista per la decadenza.

Qualora il contribuente non dovesse pagare una delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, si avrà la decadenza dal nuovo piano di rateazione. L’Agenzia delle Entrate provvederà a porre in essere le attività per il recupero coattivo dell’importo dovuto, comprensivo della sanzione per la decadenza dal nuovo piano di rateazione.

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