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6 Maggio 2022
4 Minuti di lettura

Pubblicato il Decreto “PNRR 2”: sanzionabile il rifiuto dei pagamenti tramite Pos ed obbligo generalizzato di fatturazione elettronica.

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E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 2022, il Decreto Legge n. 36 del 30 aprile 2022 (anche detto “Decreto PNRR 2”) contenente misure urgenti per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Con tale Decreto, sono state introdotte alcune importanti novità in materia tributaria qui evidenziate.

All’articolo 18 del Decreto Legge del 30 aprile 2022, sono contenute disposizioni riguardanti le sanzioni per mancata accettazione dei pagamenti elettronici, la fatturazione elettronica ed i pagamenti elettronici in generale.

In particolare, viene anticipata al 30 giugno 2022 (invece del 1° gennaio 2023) la data a partire dalla quale saranno sanzionabili i commercianti ed i professionisti che, nell’esercizio dell’attività di vendita di prodotti o di prestazione di servizi, anche professionali, violano l’obbligo di accettare anche pagamenti effettuati tramite carte di debito o di credito, tranne che in situazioni di obiettiva impossibilità tecnica. La sanzione prevista è una sanzione amministrativa pecuniaria composta da una parte fissa pari a 30 Euro e da una parte variabile pari al 4 % del valore della transazione per la quale è stato rifiutato il pagamento tramite Pos.

Riguardo alla fatturazione elettronica, l’obbligo di emettere esclusivamente fatture elettroniche attraverso il Sistema di Interscambio gestito dall’Agenzia delle Entrate è stato esteso, dal 1° luglio 2022, a tutte le operazioni tra soggetti residenti o stabiliti in Italia. Viene, quindi, meno l’esonero previsto in questi anni per i contribuenti che rientrano nel regime di vantaggio, per i contribuenti che applicano il regime forfetario e per i soggetti passivi Iva (associazioni sportive dilettantistiche ed enti del Terzo Settore) che hanno esercitato l’opzione per l’applicazione del regime speciale ai fini dell’Iva e delle imposte sui redditi (previsto dalla Legge n. 398 del 1991) e che, nel periodo d’imposta precedente, hanno conseguito dall’esercizio di attività commerciali dei proventi per un importo non superiore a 65.000 Euro.

Potranno comunque continuare ad emettere soltanto fatture cartacee fino al 31 dicembre 2023 i contribuenti che, nell’anno precedente, hanno conseguito ricavi o percepito compensi non superiori a 25.000 Euro.

Persiste, inoltre, per tutto il 2022, il divieto di emettere fatture elettroniche per i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria ai fini dell’elaborazione delle dichiarazioni dei redditi precompilate, con riferimento alle fatture i cui dati devono essere inviati direttamente al Sistema Tessera Sanitaria, ed i soggetti non tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitari, con riferimento alle fatture per prestazioni sanitarie nei confronti di persone fisiche.

Per il primo periodo di attuazione della nuova disciplina, è previsto un approccio più “delicato” rispetto agli adempimenti richiesti. Infatti, per il terzo trimestre del 2022, le sanzioni non verranno applicate ai soggetti ai quali l’obbligo di fatturazione elettronica è stato esteso dal 1° luglio 2022, se la fattura elettronica è comunque emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, sia pur non entro i 12 giorni ordinari.

Infine, all’ultimo comma dell’articolo 18 del nuovo Decreto Legge è previsto l’obbligo generalizzato per gli intermediari finanziari che emettono carte di credito, carte di debito e carte prepagate di trasmettere per via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati identificativi degli strumenti di pagamento elettronico messi a disposizione degli esercenti e l’importo complessivo di tutte le transazioni giornaliere effettuate con gli stessi mezzi di pagamento presso negozi, esercizi commerciali e studi professionali, senza distinzione tra operazioni con consumatori finali o con altri operatori economici.

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