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8 Marzo 2019

Primi chiarimenti su incentivi per l’acquisto di veicoli meno inquinanti ed ecotassa

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Con la Risoluzione n. 32 del 28 febbraio 2019, l’Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti riguardo agli incentivi per l’acquisto di veicoli elettrici e non inquinanti, alle detrazioni fiscali per le spese per le infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici ed all’imposta relativa ai veicoli più inquinanti (novità introdotte con la Legge di Bilancio per il 2019).

La Risoluzione è suddivisa in quattro paragrafi:

Le misure di incentivo all’acquisto di autoveicoli nuovi con basse emissioni di anidride carbonica.

La prima novità introdotta dalla Legge di Bilancio per il 2019 riguarda l’acquisto di autoveicoli nuovi poco inquinanti. L’incentivo consiste nel riconoscimento da parte del venditore di un contributo all’acquirente del veicolo mediante compensazione del prezzo di acquisto del veicolo medesimo. Si tratta, nella sostanza, di uno sconto sul prezzo.

In un secondo momento, le imprese costruttrici o importatrici dei veicoli rimborsano al venditore l’importo del contributo e recuperano tale importo nella forma del credito d’imposta utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24 che deve essere presentato esclusivamente per via telematica all’Agenzia delle Entrate.

Manca una definizione dell’impresa “costruttrice”. Per costruttore del veicolo si deve intendere colui che detiene l’omologazione del veicolo e rilascia all’acquirente, per ciascun veicolo conformemente al tipo omologato, la dichiarazione di conformità, assumendone la piena responsabilità ad ogni effetto di legge.

Il contributo può essere riconosciuto all’acquirente qualora acquisti, anche in locazione finanziaria, ed immatricoli in Italia, dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021:

  • un veicolo di categoria M1 nuovo di fabbrica,
  • caratterizzato da basse emissioni inquinanti di anidride carbonica inferiori a 70 grammi al chilometro,
  • con un prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice inferiore a 50.000 Euro, Iva esclusa.

Il contributo non è cumulabile con altri incentivi di carattere nazionale.

Il contributo è compreso tra 1.500 e 6.000 Euro. L’importo del contributo dipende dalla quantità di emissioni di anidride carbonica del veicolo (sono previste due diverse fasce) e dalla circostanza che l’acquisto avvenga o meno con la contestuale consegna per la rottamazione di un veicolo della medesima categoria omologato alle classi Euro 1, Euro 2, Euro 3 o Euro 4.

Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello nel quale è stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o importatrici devono conservare copia della fattura di vendita e dell’atto di acquisto, che devono essere tempestivamente trasmessi dal venditore a tali imprese. Qualora contestualmente all’acquisto venga consegnato un veicolo per la rottamazione, il venditore dovrà trasmettere alle imprese costruttrici o importatrici, che dovranno conservarli, anche la copia del libretto e della carta di circolazione e del foglio complementare o del certificato di proprietà del veicolo usato o, in caso di loro mancanza, la copia dell’estratto cronologico e l’originale del certificato di proprietà relativi alla cancellazione per demolizione.

Qualora il veicolo usato consegnato dall’acquirente non sia, nei tempi prescritti dalla legge, avviato alla demolizione dal venditore o non sia richiesta dal venditore la cancellazione per demolizione, l’impresa costruttrice o importatrice del veicolo non potrà beneficiare del corrispondente credito d’imposta.

Tra le misure di incentivo all’acquisto di veicoli meno inquinanti, vi è anche l’introduzione di una detrazione fiscale, ai fini delle imposte sui redditi, per l’acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica per i veicoli alimentati ad energia elettrica.

La detrazione in questione è riconosciuta per le spese documentate sostenute dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021 per l’acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica di veicoli alimentati ad energia elettrica, inclusi i costi iniziali per la richiesta di potenza addizionale fino ad un massimo di 7kW.

Non sono posti vincoli di natura soggettiva per tale detrazione fiscale. Quindi, deve ritenersi che ne possano beneficiare sia i soggetti passivi Irpef, che i soggetti passivi Ires che sostengono le spese per gli interventi per i quali è prevista la detrazione, se le spese sono rimaste a loro carico e se possiedono o detengono l’immobile o l’area sui quali è effettuato l’intervento in base ad un titolo idoneo.

La detrazione:

  • deve essere ripartita in dieci quote annuali di pari importo;
  • spetta nella misura del 50 % delle spese sostenute;
  • è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 3.000 Euro.

Le infrastrutture di ricarica devono essere delle infrastrutture dotate di uno o più punti di ricarica di potenza standard non accessibili al pubblico.

La detrazione può essere riconosciuta anche in favore dei contribuenti che abbiano sostenuto delle spese rimaste a loro carico per l’acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica sulle parti comuni degli edifici condominiali.

E’ prevista l’emanazione di un Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei Trasporti e con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, per la definizione delle disposizioni di applicazione di queste nuove misure.

Le misure disincentivanti l’acquisto di autoveicoli con alte emissioni di anidride carbonica.

Tra le novità previste dalla Legge di Bilancio per il 2019 vi è l’introduzione di un’imposta per l’acquisto di autovetture nuove che producono emissioni di anidride carbonica superiori ad una certa soglia (la cosiddetta “Ecotassa”).

L’imposta avrà applicazione dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021 ed è parametrata alla quantità di grammi di anidride carbonica emessi per chilometro.

L’imposta è a carico di chi acquista, anche in locazione finanziaria, ed immatricola in Italia un veicolo nuovo di categoria M1 con emissioni di anidride carbonica superiori a 160 grammi di anidride carbonica al chilometro.

Sia l’acquisto che l’immatricolazione del veicolo devono avvenire nel periodo di applicazione dell’imposta. Quindi, chi ha comprato un veicolo il 28 febbraio 2019 e l’ha immatricolato successivamente al 1° marzo 2019 non deve pagare l’imposta.

L’acquisto può anche essere effettuato all’estero.

L’imposta non trova applicazione in caso di acquisto di veicoli speciali, come camper, veicoli blindati, ambulanze, veicoli con accesso per sedia a rotelle.

L’imposta deve essere versata dall’acquirente o da chi richiede l’immatricolazione in nome e per conto dell’acquirente entro il giorno di immatricolazione del veicolo.

Trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di imposte sui redditi relative all’accertamento, alla riscossione ed al contenzioso.

Le disposizioni comuni alle misure incentivanti e disincentivanti.

Nella Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate è precisato che, ai fini della determinazione del contributo incentivante spettante all’acquirente di un veicolo a basse emissioni di anidride carbonica ed ai fini della determinazione della nuova imposta in caso di acquisto di un veicolo più inquinante, fino al 31 dicembre 2020, il numero di grammi di anidride carbonica emessi per chilometro è quello relativo al ciclo di prova NEDC (New European Driving Cycle) riportato nel secondo riquadro al punto V.7 della carta di circolazione di ciascun veicolo.

Inoltre, per monitorare l’attuazione delle misure in questione, è istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico un sistema permanente di monitoraggio che si avvale anche delle informazioni fornite dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Gli incentivi alla rottamazione per l’acquisto di motoveicoli non inquinanti.

La Legge di Bilancio per il 2019 prevede anche degli incentivi in caso di acquisto di motoveicoli elettrici o ibridi nuovi e di contestuale consegna per la rottamazione di un veicolo appartenente alle categorie Euro 0, Euro 1 o Euro 2.

Il venditore di tali veicoli riconosce all’acquirente un contributo mediante compensazione con il prezzo di acquisto del veicolo nuovo, ossia sotto forma di sconto sul prezzo di vendita. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo acquistato provvedono poi a rimborsare il contributo al venditore. Alle imprese costruttrici o importatrici è riconosciuto, inoltre, un credito d’imposta in misura pari al contributo rimborsato al venditore.

Si deve ritenere che anche questo incentivo, come quello previsto per l’acquisto di autoveicoli a basse emissioni di anidride carbonica, non sia cumulabile con altri incentivi di carattere nazionale.

L’incentivo riguarda coloro che acquistano, anche in locazione finanziaria, un veicolo elettrico o ibrido nuovo di fabbrica, di potenza inferiore o uguale a 11 kW, delle categorie L1 e L3, e che consegnano per la rottamazione un veicolo appartenente alle stesse categorie del quale siano proprietari o utilizzatori, in caso di locazione finanziaria, da almeno dodici mesi.

Il contributo è riconosciuto nella misura del 30 % del prezzo di acquisto, fino ad un importo massimo di 3.000 Euro, nel caso in cui il veicolo consegnato per la rottamazione appartenga alle categorie Euro 0, Euro 1 e Euro 2.

Il credito d’imposta spettante alle imprese costruttrici o importatrici dei veicoli nuovi è utilizzabile per il versamento delle ritenute Irpef operate in qualità di sostituto d’imposta sui redditi da lavoro dipendente, dell’Irpef, dell’Ires e dell’Iva, dovute, anche in acconto, per l’esercizio nel quale viene richiesto al Pubblico Registro Automobilistico l’originale del certificato di proprietà e per i successivi esercizi.

Inoltre, le imprese costruttrici o importatrici dei veicoli devono conservare, fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello nel quale è stata emessa la fattura di vendita, la seguente documentazione che deve essere trasmessa dal venditore:

  • la copia della fattura di vendita e dell’atto di acquisto;
  • la copia del libretto e della carta di circolazione e del foglio complementare o del certificato di proprietà del veicolo usato o, in loro mancanza, copia dell’estratto cronologico;
  • l’originale del certificato di proprietà relativo alla cancellazione per rottamazione, rilasciato dallo sportello telematico dell’automobilista.

Con un Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, che verrà emanato di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, verranno definite le disposizioni di attuazione della normativa in materia.

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