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10 Dicembre 2021
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Prestazioni su treni extra UE: se si opta per la trasmissione telematica dei corrispettivi, si applicano tutte le regole.

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L’Agenzia delle Entrate si è pronunciata su una questione riguardante la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri. In particolare, la questione trattata riguarda i corrispettivi per prestazioni rese a bordo di treni durante i trasporti internazionali.

La società istante opera nell’ambito dei servizi di ristorazione resi a bordo di treni nel corso di trasporti internazionali. Generalmente, adempie agli obblighi fiscali sulla certificazione dei corrispettivi mediante l’emissione di scontrini fiscali. L’istante intende optare per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi da effettuare mediante una procedura on-line denominata “documento commerciale on-line”.

Il quesito riguarda la conferma dell’esonero per l’istante dalla memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri per le operazioni effettuate durante i viaggi dall’Italia o per l’Italia che coinvolgano un Paese extra europeo, come Paese di arrivo o di partenza. Il quesito posto all’Agenzia delle Entrate, inoltre, riguarda la possibilità di documentare in un unico documento commerciale (“documento commerciale on-line”) l’importo di tutti i corrispettivi percepiti su base giornaliera e relativi alle prestazioni effettuate su diversi treni e di emettere tale documento commerciale cumulativo pochi giorni dopo il momento di effettuazione delle operazioni.

L’Agenzia delle Entrate, nella Risposta n. 799 del 3 dicembre 2021, ha ricordato che, con un Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 2019, sono stati individuati degli specifici esoneri dagli obblighi di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri, in relazione alla tipologia di attività esercitata. Tra tali ipotesi di esonero, vi sono le operazioni effettuate a bordo di una nave, di un aereo o di un treno nel corso di un trasporto internazionale.

Pertanto, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che l’esonero dalla memorizzazione elettronica e dalla trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri trova applicazione a tutte le operazioni suddette, comprese quelle effettuate a bordo di un treno nel corso di un trasporto internazionale, come nel caso prospettato dall’istante.

Le operazioni devono comunque essere annotate nel registro dei corrispettivi e resta fermo l’obbligo di documentazione dell’operazione mediante rilascio della ricevuta fiscale o dello scontrino fiscale.

I soggetti esonerati dall’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi possono comunque scegliere di memorizzare elettronicamente e trasmettere telematicamente i dati dei corrispettivi giornalieri delle operazioni effettuate. In questi casi, saranno applicabili le disposizioni ordinarie.

Qualora l’istante decida di esercitare l’opzione per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi dovrà, quindi, dotarsi di Registratori Telematici idonei alla trasmissione dei dati su ciascun treno utilizzato e dovrà emettere il documento commerciale al termine di ciascuna operazione. Non potrà, invece, essere emesso un unico documento commerciale cumulativo di tutte le operazioni effettuate sui diversi treni, da trasmettere dopo diversi giorni dall’effettuazione dell’operazione, come ha prospettato l’istante.

La mancata o non tempestiva memorizzazione elettronica oppure la mancata o non tempestiva trasmissione dei corrispettivi o la memorizzazione e trasmissione di dati incompleti o non veritieri comporterà l’applicazione delle sanzioni previste per coloro che sono obbligati alla memorizzazione elettronica ed alla trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri, nonostante la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica derivino dall’esercizio della relativa opzione.

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