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29 Marzo 2019

Più tempo per le comunicazioni CRS, DAC2 e FATCA

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Con un Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 26 marzo 2019, è stato fissato il nuovo termine entro il quale dovranno essere effettuate le comunicazioni ai fini del Common Reporting Standard (CRS) e della Direttiva 2014/107/UE del Consiglio Europeo (DAC2).

Il termine per le comunicazioni delle informazioni relative all’anno 2018 è il 20 giugno 2019. Vi è stata, pertanto, una proroga rispetto alla scadenza di legge del 30 aprile.

Nel Provvedimento, è ricordato che la Direttiva comunitaria suindicata e gli Accordi sottoscritti in applicazione della Convenzione sull’assistenza amministrativa in materia fiscale tra gli Stati membri del Consiglio d’Europa ed i Paesi membri dell’OCSE prevedono lo scambio automatico di informazioni finanziarie ai fini fiscali secondo uno standard comune di comunicazione (il cosiddetto “Common Reporting Standard” o “CRS”) per contrastare l’evasione fiscale internazionale.

E’ precisato, inoltre, che, in adempimento degli obblighi di trasmissione dei dati previsti dalla Direttiva comunitaria e dagli Accordi, le istituzioni finanziarie italiane provvedono ad effettuare le comunicazioni all’Agenzia delle Entrate riguardo alle persone oggetto della comunicazione ed ai relativi conti, compresi i conti di entità non finanziarie passive controllati da uno o più persone oggetto della comunicazione.

Con un ulteriore Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate della medesima data, è stato fissato il termine entro il quale le istituzioni finanziarie italiane dovranno effettuare le comunicazioni FATCA.

Anche in questo caso il termine per la trasmissione delle informazioni relative all’anno 2018 è stato prorogato al 20 giugno 2019.

A tal proposito, è ricordato che l’Accordo intergovernativo FATCA tra Italia e Stati Uniti, operativo dal 1° luglio 2014, è volto a contrastare l’evasione fiscale realizzata da cittadini e residenti statunitensi mediante conti presso istituzioni finanziarie italiane e da residenti italiani mediante conti presso istituzioni finanziarie statunitensi. L’Accordo prevede lo scambio automatico di informazioni finanziarie.

Affinché possano essere adempiuti gli obblighi di trasmissione all’Internal Revenue Service (“IRS”) statunitense, le istituzioni finanziarie italiane che sono tenute alla comunicazione in questione devono trasmettere all’Agenzia delle Entrate i dati dei titolari statunitensi dei conti ed i dati dei conti stessi, compresi gli importi dei pagamenti corrisposti ad istituzioni finanziarie non partecipanti.

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