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9 Luglio 2015

Officina grande e redditi dichiarati troppo esigui: l’accertamento induttivo è giustificato

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La Corte di Cassazione, nella Sentenza n. 13734 del 3 luglio 2015, ha cassato la pronuncia della Commissione Tributaria Regionale che aveva annullato l’avviso di accertamento induttivo emesso dall’Amministrazione finanziaria.

In particolare, i Giudici di secondo grado sostenevano che l’Agenzia delle Entrate non avesse provveduto ad una ricostruzione sistematica dei ricavi fondata su dati precisi e concordanti e si fosse, invece, basata su un solo elemento di per sé insufficiente a giustificare l’accertamento induttivo (la “resa oraria”).

La Cassazione ha dato ragione all’Agenzia delle Entrate che aveva impugnato la pronuncia della CTR.

La Suprema Corte ha ricordato che l’accertamento induttivo è consentito anche in presenza di scritture contabili formalmente corrette, qualora la contabilità possa essere considerata complessivamente inattendibile, in quanto in contrasto con le regole fondamentali della ragionevolezza.

Nel caso specifico, diversi elementi evidenziati dall’Amministrazione finanziaria non erano stati in alcun modo valutati dalla Commissione Tributaria Regionale, come l’assoluta antieconomicità dell’attività esercitata dal contribuente alla luce dell’esiguità del reddito dichiarato, la superficie effettiva del luogo nel quale era svolta l’attività (un’officina) risultata di molto superiore alla superficie dichiarata (128 mq rispetto ai 50 mq che erano stati indicati nel questionario allegato alla dichiarazione dei redditi), l’irregolare indicazione delle rimanenze (non era stato indicato l’anno di formazione e la suddivisione in categorie omogenee).

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