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18 Marzo 2016

Nuovo codice tributo per le sanzioni versate ai Vigili del Fuoco

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Con la Risoluzione n. 12 del 17 marzo 2016, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo da utilizzare per effettuare il versamento, mediante modello F23, delle maggiorazioni delle sanzioni comminate a seguito dei controlli svolti dai Vigili del Fuoco in materia di prevenzione degli incendi nel luoghi di lavoro.

Il codice tributo istituito è il codice “8AET“, denominato “Maggiorazioni delle sanzioni in materia di prevenzione degli incendi – articolo 46, comma 7, D.Lgs. n. 81/2008”.

Inoltre, per consentire l’esatta individuazione degli uffici centrali del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, è stato istituito il codice ente “ZAE”.

Per quanto riguarda le modalità di compilazione del modello F23, devono essere indicati:

  • nel campo 6 “codice ufficio o ente”, il codice “Zxx”, dove al posto di “xx” deve essere inserita la sigla automobilistica della Provincia di appartenenza dell’ente, o il codice “ZAE” identificativo, come detto, degli uffici centrali del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;
  • nel campo 10 “estremi dell’atto o del documento”, gli estremi dell’atto con il quale è richiesto il pagamento;
  • nel campo 11 “codice tributo”, il codice “8AET”.

 

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