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10 Febbraio 2014

Nuovo classamento con rendita catastale piu’ elevata: deve essere adeguatamente motivato dall’Agenzia del Territorio.

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La Corte di Cassazione, nell’Ordinanza n. 2357 del 3 febbraio 2014, ha riconosciuto fondato il ricorso proposto dalla contribuente nel quale veniva contestata l’attribuzione di una nuova rendita catastale ad un’unità immobiliare, da parte dell’Agenzia del Territorio, in quanto astratta e basata su mere ipotesi dell’Ufficio.

 

I parametri enunciati dall’Agenzia erano, secondo la ricorrente, troppo generici ed erano state enfatizzate troppo, ed anche impropriamente, le infrastrutture realizzate nel corso del tempo nella zona interessata dal nuovo classamento. La decisione della Commissione Tributaria Regionale, inoltre, che aveva confermato l’avviso di classamento recante aumento della rendita catastale, aveva omesso di considerare che mancava, sempre secondo la ricorrente, ogni indicazione concreta sulla qualità e lo stato degli immobili oggetto della variazione e dei luoghi circostanti l’immobile oggetto di accertamento.

 

Il provvedimento di modifica del classamento, in effetti, come riconosciuto dalla medesima Agenzia del Territorio, aveva una motivazione specifica limitata all’enunciazione dei dati catastali.

 

Secondo la Corte di Cassazione, tale motivazione non era sufficiente a sorreggere adeguatamente il provvedimento di modifica del classamento.

 

La Suprema Corte ha ricordato che in una propria recente pronuncia, ricollegata ad un più antico orientamento della Corte, ha affermato che, quando l’Agenzia del Territorio procede all’attribuzione d’ufficio di un nuovo classamento ad un’unità immobiliare a destinazione ordinaria, deve specificare se tale mutato classamento è dovuto a trasformazioni specifiche subite dall’unità immobiliare in questione, oppure ad una risistemazione dei parametri relativi alla microzona nella quale si colloca l’unità immobiliare.

 

Nel primo caso, l’Agenzia deve indicare le trasformazioni edilizie intervenute. Nel secondo caso, deve indicare l’atto con il quale si è provveduto alla revisione dei parametri relativi alla microzona, a seguito di significativi e concreti miglioramenti del contesto urbano, rendendo così possibile la conoscenza dei presupposti del riclassamento da parte del contribuente.

 

Le spese di lite sono state comunque compensate integralmente, in quanto l’esito del processo è correlato ad un indirizzo giurisprudenziale assestatosi dopo la proposizione del ricorso. 

 

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