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26 Settembre 2014

Modello F24: le nuove regole per il pagamento in vigore dal primo ottobre

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Con la Circolare n. 27 del 19 settembre 2014, l’Agenzia delle Entrate ha fornito diversi chiarimenti riguardo alle nuove modalità di pagamento del modello F24, introdotte, a partire dal 1° ottobre 2014, dall’articolo 11, comma 2, del Decreto Legge n. 66 del 24 aprile 2014, convertito dalla Legge n. 89 del 23 giugno 2014.

In particolare, le nuove regole prevedono che i modelli di pagamento F24 con un saldo uguale a zero potranno essere presentati esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

Ciò potrà essere fatto direttamente dal contribuente, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel dell’Agenzia delle Entrate. Oppure sarà possibile presentare tali modelli tramite un intermediario abilitato. Questi potrà trasmetterli per via telematica in nome e per conto degli assistiti, avvalendosi del servizio “F24 cumulativo” e del servizio “F24 addebito unico”.

Inoltre, in virtù della nuova normativa, i modelli F24 contenenti crediti utilizzati in compensazione con un saldo finale maggiore di zero ed i modelli F24 con saldo superiore a 1.000 Euro, a prescindere dall’esistenza di crediti utilizzati in compensazione, potranno essere presentati esclusivamente per via telematica.

Ciò potrà essere fatto mediante i suddetti servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate oppure mediante i servizi di internet banking messi a disposizione dagli intermediari della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle Entrate (banche, Poste Italiane, agenti della riscossione, prestatori di servizi di pagamento).

Nella Circolare, è precisato che le nuove regole non escludono l’applicazione degli obblighi già vigenti in materia, in particolare per quanto riguarda l’utilizzo delle modalità di pagamento telematiche da parte dei titolari di partita Iva.

Quindi, i titolari di partita Iva dovranno utilizzare esclusivamente le modalità telematiche messe a disposizione dall’Agenzia delle Entrate per la presentazione del modello F24 nei casi in cui il modello ha un saldo finale pari a zero. Potranno, invece, continuare ad utilizzare anche gli altri servizi telematici messi a disposizione dagli intermediari della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle Entrate in caso di presentazione di un modello F24 con saldo superiore a zero.

Riguardo alla presentazione del modello F24 in formato cartaceo, questa potrà avvenire nei casi di soggetti non titolari di partita Iva che debbano versare, senza l’utilizzo di crediti in compensazione, somme pari o inferiori a 1.000 Euro.

Inoltre, il modello F24 cartaceo potrà continuare ad essere presentato in caso di modelli F24 precompilati dall’ente impositore, di versamenti rateali in corso alla data del 1° ottobre 2014 e di utilizzo di crediti d’imposta fruibili in compensazione esclusivamente presso gli agenti della riscossione.

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