Con la Risoluzione n. 47 del 24 aprile 2014, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo da utilizzare per effettuare il versamento, tramite modello F24 EP, della Tasi.
Si tratta dei codici “374E” per la Tasi dovuta per i fabbricati rurali ad uso strumentale, “375E” per la Tasi dovuta per le aree fabbricabili, “376E” per la Tasi dovuta per gli altri fabbricati.
In caso di ravvedimento, le sanzioni e gli interessi devono essere versati unitamente all’imposta.
Nella Risoluzione, inoltre, è stato precisato che i codici devono essere utilizzati anche per il versamento dei tributi dovuti a seguito dell’attività di controllo.
Con la medesima Risoluzione, sono stati istituiti anche i codici tributo da utilizzare per effettuare il versamento delle sanzioni e degli interessi dovuti a seguito dell’attività di controllo. Si tratta del codice “377E“, per gli interessi, e del codice “378E” per le sanzioni.
I codici in questione devono essere inseriti nella sezione “Imu-Tasi” (valore G) del modello F24 EP. Inoltre, devono essere indicati: nel campo “codice”, il codice catastale del Comune nel quale sono ubicati gli immobili per i quali si effettua il versamento; nel campo “riferimento A”, il primo carattere deve essere costituito dalla lettera “A”, in caso di acconto, o dalla lettera “S”, in caso di saldo, o dalla lettera “U”, in caso di versamento in un’unica soluzione, il secondo carattere deve essere costituito dalla lettera “R”, in caso di ravvedimento, oppure dalla lettera “N”, nel caso in cui il versamento non sia in ravvedimento, il terzo carattere deve essere costituto dalla lettera “V”, in caso di immobili variati, o dalla lettera “N”, in caso di immobili non variati, e gli ultimi tre caratteri devono essere costituiti dal numero degli immobili (massimo tre cifre); nel campo “riferimento B”, l’anno d’imposta al quale si riferisce il versamento.
Infine, il campo “estremi identificativi” deve rimanere vuoto.
Inoltre, con la medesima Risoluzione, l’Agenzia delle Entrate ha ridenominato alcuni codici tributo, in precedenza istituiti per il versamento della Tares, che ora dovranno essere utilizzati per il versamento della Tari e della tariffa prevista dalla normativa in materia.
Si ricorda che, in virtù di tale normativa, i Comuni che hanno realizzato dei sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono prevedere, con apposito regolamento, l’applicazione di una tariffa, di natura corrispettiva, in luogo della Tari.
Si tratta del codice “365E” per la Tari, del codice “368E” per la tariffa, del codice “366E” per gli interessi sulla Tari, del codice “367E” per le sanzioni sulla Tari, del codice “369E” per gli interessi dovuti sulla tariffa, del codice “370E” per le sanzioni sulla tariffa.
I codici predetti possono essere utilizzati anche per il versamento dei tributi dovuti a seguito dell’attività di controllo.
I codici devono essere inseriti nella sezione “Tares-Tari” (valore 5) del modello F24 EP. Inoltre, devono essere indicati: nel campo “codice”, il codice catastale del Comune nel quale sono situati gli immobili per i quali si effettua il versamento; nel campo “riferimento A”, i primi due caratteri devono essere costituiti dalla lettere “RA”, in caso di ravvedimento, oppure da “00”, in caso di versamento ordinario, mentre i successivi quattro caratteri devono essere costituiti dall’anno di riferimento; nel campo “riferimento B”, i primi due caratteri devono essere costituiti dal numero della rata in pagamento, gli altri due caratteri devono essere costituiti dal numero delle rate totali (in caso di versamento in un’unica soluzione deve essere inserito il codice “0101”) e gli ultimi due caratteri devono essere costituiti dal numero degli immobili ai quali si riferisce il versamento.