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29 Novembre 2024
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Credito d’imposta ZES: modello per la comunicazione integrativa

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Il modello per la comunicazione integrativa, necessario per confermare la realizzazione degli investimenti nella Zona Economica Speciale (ZES) entro il 15 novembre 2024, è ora disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate. Questo modulo, approvato dal direttore dell’Agenzia, Ernesto Maria Ruffini, include istruzioni dettagliate e modalità di invio telematico obbligatorio per evitare la decadenza dal beneficio del credito d’imposta. Le richieste potranno essere inviate dal 18 novembre al 2 dicembre 2024.

Obbligo di comunicazione integrativa

Come stabilito dall’articolo 1, comma 1, del Decreto-legge 113/2024, gli operatori economici che hanno già presentato una comunicazione ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto del 17 maggio 2024, devono trasmettere una comunicazione integrativa. Quest’ultima conferma il completamento degli investimenti agevolabili entro il termine previsto del 15 novembre 2024. Tale obbligo si applica anche se la comunicazione precedente includeva investimenti già completati al momento dell’invio.

Struttura del modello

Il modello si compone di diverse sezioni, tra cui:

  • Frontespizio: informazioni generali sul richiedente;
  • Quadro A: dettagli sul progetto d’investimento e sul credito d’imposta richiesto;
  • B: dati relativi alla struttura produttiva coinvolta;
  • C: elenco dei soggetti sottoposti a verifica antimafia;
  • D: altre agevolazioni richieste, inclusi eventuali aiuti “de minimis”;
  • E: informazioni sulle fatture elettroniche e certificazioni richieste.

Modalità di trasmissione

La comunicazione integrativa deve essere inviata esclusivamente in modalità telematica, utilizzando il software gratuito “ZES unica integrativa”, disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate. L’invio può essere effettuato direttamente dal beneficiario o tramite un intermediario autorizzato. Entro cinque giorni dall’invio, viene rilasciata una ricevuta che attesta l’accettazione o il rifiuto della comunicazione, con indicazione delle motivazioni in caso di scarto.

Utilizzo del credito d’imposta

Il credito d’imposta riconosciuto è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite il modello F24, che deve essere inviato tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.

  • Se il credito utilizzato in compensazione supera quello disponibile, il modello F24 viene scartato, con notifica al soggetto che ha effettuato l’invio.
  • L’agevolazione può essere utilizzata a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del provvedimento relativo e solo dopo il rilascio di una seconda ricevuta che conferma l’approvazione.

Controlli antimafia

Eventuali rettifiche relative al Quadro C (controlli antimafia) possono essere accettate oltre i termini ordinari, purché inviate entro 60 giorni dalla ricezione della ricevuta che segnala incompletezze o errori nei dati.

Con questa procedura, l’Agenzia delle Entrate assicura la corretta gestione delle agevolazioni previste per gli investimenti nelle ZES, fornendo strumenti chiari e supporto tecnico ai beneficiari.

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