L’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti in merito agli OBBLIGHI DI CERTIFICAZIONE dei MEDICI DI BASE.
Riguardo alle prestazioni medico-sanitarie svolte dai medici di base in favore delle Asl e direttamente in favore dei pazienti, l’Agenzia delle Entrate ha confermato che non vi è l’obbligo di documentare tali operazioni tramite fatture elettroniche. L’obbligo di emettere fattura, infatti, non sussisteva prima e continua a non sussistere anche oggi, nonostante l’entrata in vigore della nuova normativa in materia di fatturazione elettronica.
In particolare, è previsto espressamente il divieto di emettere fatture elettroniche per le prestazioni i cui dati siano inviati al Sistema Tessera Sanitaria, sia pur esclusivamente per il 2019.
L’Agenzia delle Entrate ha, altresì, escluso che, per le medesime prestazioni, permanga l’obbligo di trasmissione dei dati delle fatture nell’ambito dello “spesometro” (comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute).
E’ stato comunque precisato che non devono essere inviati i dati delle fatture ricevute e registrate dal 1° gennaio 2019, sia pur riferite al 2018, mentre devono essere inviati i dati delle fatture emesse nel corso del 2018 e ricevute nel 2019, anche se riguardano prestazioni i cui dati sono stati inviati al Sistema Tessera Sanitaria.
Il termine per l’invio delle fatture relative al terzo ed al quarto trimestre del 2018 o al secondo semestre del 2018 è il 28 febbraio 2019.