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15 Febbraio 2014

Mediazione tributaria: chiarite le modifiche introdotte dalla Legge di Stabilità 2014

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L’Agenzia delle Entrate, nella Circolare n. 1 del 12 febbraio 2014, ha fornito alcune indicazioni riguardo alle modifiche apportate dalla Legge di Stabilità 2014 alla disciplina della mediazione tributaria.

In primo luogo, ha precisato che le modifiche in questione si applicano agli atti notificati dal sessantesimo giorno successivo all’entrata in vigore della Legge di Stabilità, ossia agli atti ricevuti dal contribuente a decorrere dal 2 marzo 2014. La nuova disciplina riguarda, quindi, le istanze di mediazione presentate avverso gli atti ricevuti dai contribuenti a partire da quella data.

La nuova disciplina riguarda anche le istanze relative al rifiuto tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie ed interessi o altri accessori qualora, alla data del 2 marzo 2014, non sia ancora decorso il termine di 90 giorni dalla presentazione della relativa istanza di rimborso.

La nuova disciplina prevede che la presentazione del reclamo sia una condizione di procedibilità, e non più di ammissibilità, del ricorso.

Solo successivamente al decorso del termine di 90 giorni dal ricevimento dell’istanza di mediazione da parte dell’Ufficio dell’Amministrazione finanziaria, decorrono i termini previsti per il compimento degli atti processuali e per l’adozione dei provvedimenti giudiziali. 

Il ricorso presentato dal contribuente in Commissione Tributaria prima del decorso del predetto termine di 90 giorni è improcedibile.

L’Agenzia delle Entrate ha rilevato che tale improcedibilità può essere eccepita in giudizio da parte dell’Ufficio dell’Amministrazione finanziaria, in sede di rituale costituzione, ossia mediante il deposito delle controdeduzioni entro 150 giorni dalla presentazione dell’istanza di mediazione (90 giorni per la procedura di mediazione + 60 giorni per la costituzione in giudizio da parte del resistente).

Inoltre, se il Giudice fissa l’udienza prima del decorso dei termini previsti dalla legge (90 giorni per la procedura della mediazione + 60 giorni per la costituzione in giudizio del resistente + 30 giorni per l’invio dell’avviso di trattazione), l’Ufficio dell’Amministrazione, prima della data fissata per l’udienza, può costituirsi in giudizio, eccepire l’improcedibilità del ricorso e chiedere il rinvio dell’udienza.

Tra le novità introdotte dalla Legge di Stabilità vi è anche quella in base alla quale la riscossione ed il pagamento delle somme dovute in base all’atto impugnato sono sospesi in pendenza del procedimento di mediazione, a prescindere dalla presentazione di una richiesta in tal senso su iniziativa di parte.

L’Agenzia delle Entrate ha precisato che se il contribuente si costituisce prima dello scadere dei 90 giorni, la sospensione viene comunque meno.

Se, poi, il contribuente, costituitosi prematuramente, chiede nel proprio atto la sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato ed il Presidente fissa la data di trattazione dell’istanza di sospensione  anteriormente  al decorso dei 90 giorni previsti per la mediazione, l’Ufficio dell’Amministrazione, con una propria memoria, potrà dedurre che, di fronte ad un ricorso improcedibile non può essere svolta alcuna attività processuale, neanche cautelare, e potrà richiedere  il rinvio della trattazione.

E’ stato, altresì, precisato che il ricorso è improcedibile se il procedimento viene iniziato prima del decorso dei 90 giorni, anche nel caso in cui l’impugnazione da parte del contribuente riguardi un atto emesso dall’Agente della riscossione e la contestazione sia nei confronti dell’attività sia dell’Agenzia delle Entrate che dell’Agente delle riscossione.

Ancora, la nuova disciplina prevede che l’esito del procedimento di mediazione rilevi anche per i contributi previdenziali ed assistenziali la cui base imponibile sia riconducibile a quella delle imposte sui redditi. Inoltre, sulle somme dovute a titolo di contributi previdenziali ed assistenziali non si applicano sanzioni ed interessi.

Il pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali rileva ai fini del perfezionamento della mediazione e deve essere effettuato tramite modello F24 con le causali ricordate nella Circolare dell’Agenzia delle Entrate.

Se è previsto un pagamento rateale, anche i contributi sono rateizzati e le singole rate devono essere versate tramite modello F24.

Inoltre, la disciplina è stata modificata in modo tale che per le istanze di mediazione presentate nei confronti di atti notificati a partire dal 4 marzo 2014, qualora il procedimento di mediazione non si sia concluso entro 90 giorni con un accoglimento o con la formalizzazione di un accordo, i termini per la costituzione in giudizio decorrono comunque a partire dalla scadenza dei 90 giorni dal ricevimento dell’istanza di mediazione da parte dell’Ufficio dell’Amministrazione finanziaria.

In precedenza, se l’Agenzia delle Entrate respingeva il reclamo prima dei 90 giorni, i termini per la costituzione iniziavano a decorrere dal ricevimento del provvedimento di diniego e, in caso di accoglimento parziale dell’istanza di mediazione, i predetti termini iniziavano a decorrere dalla notificazione dell’atto di accoglimento parziale.

In base alle modifiche introdotte dalla Legge di Stabilità, infine, il termine di 90 giorni deve ora essere computato applicando le disposizioni sui termini processuali e, quindi, tra l’altro, tenendo conto anche della sospensione feriale dei termini processuali dal 1° agosto al 15 settembre.

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