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13 Maggio 2017

Manovra correttiva 2017: i chiarimenti sulle nuove regole in materia di compensazione

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L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 57 del 4 maggio 2017, ha fornito alcuni chiarimenti riguardo alle recenti novità introdotte con il Decreto Legge n. 50 del 24 aprile 2017 (cosiddetta “Manovra correttiva”) in materia di visto di conformità e di compensazione dei crediti tributari.

Ricordiamo che il Decreto Legge n. 50 del 2017 ha, in particolare, fissato a 5.000 Euro (e non più a 15.000 Euro) il limite massimo oltre il quale, per compensare crediti relativi all’Iva, ma anche alle imposte dirette, all’Irap ed alle ritenute alla fonte di qualunque tipologia, i contribuenti devono apporre alla dichiarazione dalla quale emergono tali crediti il visto di conformità o, in alternativa, devono far sottoscrivere la dichiarazione dai soggetti che esercitano il controllo contabile. Inoltre, il medesimo provvedimento ha introdotto l’obbligo, per i contribuenti con partita Iva, di utilizzare i servizi telematici messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate per compensare crediti di qualsiasi importo relativi all’Iva, alle imposte sui redditi, alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, all’Irap e crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.

I chiarimenti richiesti all’Agenzia delle Entrate riguardano i tempi per l’applicazione delle nuove disposizioni.

L’Agenzia delle Entrate ha ricordato il principio generale secondo il quale la legge non dispone che per l’avvenire. Quindi, le nuove disposizioni dovranno essere applicate ai comportamenti posti in essere successivamente all’entrata in vigore del Decreto Legge e, pertanto, alle dichiarazioni presentate dal 24 aprile 2017.

Ne consegue che, per le dichiarazioni presentate entro il 23 aprile 2017 prive del visto di conformità, restano applicabili le precedenti regole. Qualora venissero presentate delle deleghe di pagamento, successivamente al 24 aprile, ma nelle quali viene utilizzato in compensazione un credito emergente da dichiarazioni già trasmesse in precedenza senza visto con importi inferiori a 15.000 Euro, tali deleghe non verranno scartate.

Per le dichiarazioni, invece, non ancora presentate alla data del 24 aprile 2017 (come il modello Iva presentato con ritardo o le dichiarazioni integrative) valgono, invece, le nuove regole e, pertanto, qualora da esse emerga un credito di importo superiore a 5.000 Euro, dovranno essere accompagnate dal visto di conformità.

Infine, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che il controllo in merito all’utilizzo obbligatorio dei servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia medesima per i modelli F24 presentati da contribuenti con partita Iva con compensazione di crediti inizierà soltanto a partire dal 1° giugno 2017.

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