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13 Maggio 2022
4 Minuti di lettura

Malfunzionamento del server del Registratore Telematico: quali sono gli adempimenti per la trasmissione dei corrispettivi?

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Cosa fare in caso di malfunzionamento del server del Registratore Telematico per risultare adempienti in relazione agli obblighi di trasmissione telematica dei dati giornalieri dei corrispettivi?

A presentare istanza di interpello è una società che opera nell’ambito della grande distribuzione commerciale con vari punti vendita. La società istante adempie agli obblighi di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica dei dati delle operazioni giornaliere attraverso l’utilizzo dei server dei Registratori Telematici posti nei propri punti vendita.

Al momento della chiusura giornaliera dei punti cassa, il server del Registratore Telematico, se correttamente funzionante, elabora i dati contenuti nella memoria permanente di riepilogo (ossia i dati dei documenti commerciali memorizzati), predispone e sigilla un file “xml” contenente i dati consuntivi dei corrispettivi memorizzati nel corso della giornata lavorativa e lo trasmette al sistema dell’Agenzia delle Entrate in modo sicuro e tale da garantirne l’inalterabilità. L’esito della trasmissione ed il numero di protocollo assegnato a tale trasmissione dall’Agenzia delle Entrate sono registrati nei dati gestionali, così che il punto vendita possa eseguire la quadratura e la chiusura della distinta incassi.

L’istante ha evidenziato che gli adempimenti in questione possono essere impossibili da attuare qualora l’operatività dei server dei Registratori Telematici sia impedita da malfunzionamenti, guasti tecnici o rotture. In questi casi, i singoli punti cassa interrompono la trasmissione dei documenti ai server danneggiati che non sono in grado di memorizzarli e trasmetterli all’Agenzia delle Entrate durante tale periodo di inattività. Anche i dati delle operazioni giornaliere effettuate fino al momento del danneggiamento dei server, pur essendo correttamente memorizzati, non potranno essere trasmessi all’Agenzia delle Entrate.

Di fronte ad un malfunzionamento dei server di questo tipo, la società istante ha richiesto tempestivamente l’intervento di un tecnico abilitato, ha modificato lo stato del server danneggiato in “fuori servizio” e provveduto ad annotare su un apposito registro di emergenza i dati delle operazioni effettuate durante il periodo di inattività dei server dei Registratori Telematici. Copia del registro di emergenza è stata regolarmente archiviata dalla società istante.

La società stessa, però, non ha potuto provvedere alla trasmissione manuale dei corrispettivi prevista dalla procedura di emergenza delle specifiche tecniche predisposte dall’Agenzia delle Entrate, data l’enorme mole di dati generati da ogni singola cassa dei punti vendita ed il grande numero di punti cassa che la società possiede nei singoli punti vendita.

I quesiti sottoposti all’esame dell’Agenzia delle Entrate riguardano le sanzioni previste in caso di violazioni della disciplina in materia di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi telematici.

Per “trasmissione con dati incompleti o non veritieri” (espressione più volte presente nella disciplina delle sanzioni applicabili nei casi di violazioni in materia di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi telematici) debbono intendersi anche quelle trasmissioni con dati parziali o errati per le quali il contribuente ha effettuato le procedure di emergenza e di segnalazione di anomalia seguendo le indicazioni fornite in merito dall’Agenzia delle Entrate? La trasmissione di dati che non sono stati trasmessi dai server dei Registratori Telematici “fuori servizio” costituisce una facoltà per la società esercente e, quindi, le omesse o parziali trasmissioni dei dati dei corrispettivi giornalieri, comunque memorizzati mediante annotazione nel registro di emergenza, in caso di rotture o malfunzionamenti dei server “fuori servizio”, non costituiscono violazioni sanzionabili?

La società istante ha, altresì, chiesto all’Agenzia delle Entrate di chiarire se le omesse o parziali trasmissioni dei dati dei corrispettivi giornalieri, comunque memorizzati mediante annotazione nel registro di emergenza, in caso di anomalie tecniche dei punti cassa che siano ricollegabili a server non in stato di “fuori servizio”, non possano essere considerate come violazioni sanzionabili.

Qualora, invece, venga affermata l’esistenza di un obbligo di trasmettere i dati non trasmessi dai server “fuori servizio”, i dati possono essere trasmessi anche massivamente e non analiticamente mediante la procedura di emergenza indicata nelle specifiche tecniche predisposte dall’Agenzia delle Entrate? E’, inoltre, applicabile la sanzione fissa di 100 Euro quando la società ha comunque provveduto a registrare correttamente nei registri Iva i dati delle operazioni giornaliere effettuate nel periodo di inattività dei server, ad annotare nel registro di emergenza tali dati ed a conservare in archiviazione sostitutiva i dati dei documenti commerciali emessi durante il periodo di inattività?

E nel caso in cui sia affermata la sussistenza di un obbligo di trasmettere i dati parzialmente o erroneamente trasmessi dai server non “fuori servizio” a causa di anomalie tecniche riscontrate nei punti cassa, può trovare applicazione la sola sanzione fissa di 100 Euro, qualora la società esercente abbia comunque annotato nel registro di emergenza le operazioni non memorizzate e non trasmesse? E, in questo caso, possono non essere sanzionate le trasmissioni parziali o errate di importi irrisori e di arrotondamenti e le trasmissioni parziali o errate i cui dati siano stati comunque ritrasmessi nei successivi 12 giorni?

L’Agenzia delle Entrate, nella Risposta n. 247 del 6 maggio 2022, ha, in primo luogo, evidenziato che, in numerosi documenti, ha già affrontato la questione dell’erronea memorizzazione e trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri.

In particolare, ha ricordato che, in caso di mancato o irregolare funzionamento del Registratore Telematico, l’esercente deve richiedere tempestivamente l’intervento di un tecnico abilitato e, fin quando non è ripristinato il corretto funzionamento del Registratore Telematico o fino a quando non si doti di un altro Registratore Telematico regolarmente in servizio, deve provvedere all’annotazione dei dati dei corrispettivi delle singole operazioni giornaliere su un apposito registro da tenere anche in modalità informatica. Quindi, una corretta tenuta del registro di emergenza permette di far fronte al mancato o irregolare funzionamento del Registratore Telematico nel rispetto degli adempimenti relativi alla certificazione dei dati dei corrispettivi giornalieri.

Questa regola vale, secondo quanto precisato dall’Agenzia delle Entrate, anche in caso di malfunzionamento delle casse e dei server dei Registratori Telematici che ne raccolgono i dati.

E’ stata, inoltre, riconosciuta come facoltà dell’esercente quella di procedere alla trasmissione telematica dei dati memorizzati nei singoli punti cassa, seguendo la procedura di emergenza indicata nelle specifiche tecniche allegate al Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 2016.

In conclusione, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che, in caso di malfunzionamento del Registratore Telematico o del server del Registratore Telematico (intendendosi come tale qualsiasi anomalia che riguardi una sua componente, come la singola cassa collegata al server, o l’intero apparato che lo renda non in grado di memorizzare e trasmettere dati completi e corretti all’Agenzia delle Entrate), il Registratore Telematico deve essere posto nello stato di “fuori servizio”. In questi casi, la corretta tenuta del registro di emergenza rende non obbligatoria la trasmissione dei dati dei corrispettivi relativi alle operazioni effettuate nel periodo di malfunzionamento. La trasmissione può comunque avvenire volontariamente seguendo la procedura di emergenza messa a disposizione dall’Amministrazione finanziaria.

Inoltre, è stato riconosciuto espressamente che la memoria dei singoli punti cassa può essere utilizzata in luogo del registro di emergenza.

Nel rispetto di tutte queste condizioni e se viene liquidata correttamente l’Iva, non trovano applicazione le sanzioni.

Nel caso in cui, invece, pur in presenza di malfunzionamento del Registratore Telematico o del server del Registratore Telematico, esso non sia stato posto in stato di “fuori servizio” ed abbia proceduto alla memorizzazione e invio di dati incompleti o non veritieri, pur in presenza di una corretta liquidazione dell’Iva e di un corretto utilizzo del registro di emergenza, dovrà essere applicata la sanzione fissa di 100 Euro per ciascuna trasmissione. E’ stato precisato, altresì, che non possono ritenersi dati incompleti o non veritieri quelli frutto di arrotondamento legislativamente consentito o di corretto re-invio entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione.

Infine, per i comportamenti tenuti prima di tali chiarimenti, gli Uffici dell’Amministrazione finanziaria competenti ad effettuare i controlli potranno, nel singolo caso concreto, valutare l’eventuale presenza di cause di non punibilità.

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