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25 Luglio 2025
4 Minuti di lettura

Maggiorazione del costo del lavoro: nuovi criteri per i gruppi societari

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Con il decreto interministeriale del 27 giugno 2025, pubblicato sul sito del Dipartimento delle Finanze, il Ministero dell’Economia e delle Finanze e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali hanno introdotto importanti chiarimenti in merito al calcolo della maggiorazione del costo del lavoro per le imprese appartenenti a gruppi societari.
La nuova disciplina, in vigore dal 1° luglio 2025, punta a garantire una maggiore coerenza e trasparenza nell’applicazione dell’agevolazione prevista dal Decreto legislativo n. 216/2023, in particolare per quanto riguarda i soggetti facenti parte di un “gruppo interno”.

Finalità della misura per i gruppi societari

L’articolo 4 del Dlgs n. 216/2023 ha istituito una misura fiscale incentivante per le imprese e i lavoratori autonomi che aumentano il numero dei dipendenti con contratto a tempo indeterminato.
In particolare, prevede la maggiorazione del costo del lavoro deducibile dal reddito d’impresa o di lavoro autonomo, da applicare nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023. L’obiettivo è incentivare l’occupazione stabile, favorendo la crescita economica e la qualità del lavoro.

Il nuovo metodo di calcolo per i gruppi

Il decreto del 27 giugno 2025 modifica in modo sostanziale quanto disposto nel precedente decreto interministeriale del 25 giugno 2024, con particolare riferimento all’articolo 5, comma 8, che introduceva un fattore di correzione da applicare nel caso in cui l’azienda fosse parte di un gruppo societario.

Nuova formulazione dell’articolo 5, comma 8

Il nuovo testo prevede che ogni società appartenente a un gruppo calcoli l’eventuale maggiorazione spettante tenendo conto delle dinamiche occupazionali complessive del gruppo, sia in termini di incrementi che di decrementi. In pratica, il beneficio viene rimodulato in funzione dell’effettivo incremento netto dell’occupazione a tempo indeterminato a livello di gruppo.
La formula proposta è la seguente:

“Ogni soggetto appartenente al gruppo interno determina la maggiorazione del costo, qualora spettante ai sensi dell’articolo 4, riducendo quello da assumere ai sensi del comma 1 ai fini della maggiorazione, di un ammontare pari al prodotto tra il minore importo del costo riferibile ai suoi nuovi assunti a tempo indeterminato e l’incremento del costo complessivo del suo personale e il rapporto tra la somma degli eventuali decrementi occupazionali complessivi e la somma degli incrementi occupazionali complessivi riferibili a tutte le società del gruppo interno”.

Obiettivo: uniformità e chiarezza applicativa

Il nuovo impianto normativo intende risolvere le criticità interpretative riscontrate nell’applicazione pratica della normativa, assicurando un’applicazione omogenea ed equa dell’agevolazione tra le diverse società di un medesimo gruppo.
Questa scelta risponde all’esigenza di evitare abusi e distorsioni nei calcoli, rafforzando il carattere promozionale e meritocratico del beneficio fiscale, che punta a sostenere nuova occupazione stabile, non semplicemente riorganizzazioni interne.

Il decreto rappresenta un passo importante verso una maggiore certezza normativa in materia di incentivi fiscali legati all’occupazione. Le aziende facenti parte di gruppi societari dovranno ora rivedere i propri calcoli alla luce del nuovo metodo, al fine di accedere correttamente al beneficio.
In attesa di ulteriori chiarimenti operativi, resta centrale l’analisi delle dinamiche occupazionali a livello di gruppo e la corretta identificazione degli incrementi netti a tempo indeterminato.

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