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6 Ottobre 2017

L’irrilevanza dei prelievi dal conto per i professionisti e piccoli artigiani vale anche prima del 2014

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La Corte di Cassazione ha affrontato ancora una volta la questione della rilevanza (o meglio dell’irrilevanza), nell’ambito dell’attività di accertamento, dei prelievi ingiustificati effettuati da professionisti e piccoli artigiani sul conto corrente bancario.

Nel caso specifico, i Giudici di secondo grado avevano accolto parzialmente le richieste del contribuente – lavoratore autonomo, riducendo il maggior reddito accertato dall’Amministrazione finanziaria. In particolare, la Commissione Tributaria Regionale aveva riconosciuto la legittimità dell’accertamento condotto sulla base della verifica dei movimenti bancari, in assenza di documenti contabili, ed aveva confermato l’accertamento effettuato prendendo in considerazione i versamenti bancari, mentre aveva escluso la rilevanza dei prelievi bancari.

La Corte di Cassazione, nella Sentenza n. 23162 del 4 ottobre 2017, ha richiamato la pronuncia della Corte Costituzionale del 24 settembre 2014 con la quale è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’articolo 32 del D.P.R. n. 600 del 1973 nella parte in cui prevede la presunzione di imputazione dei prelevamenti operati sui conti correnti bancari ai ricavi conseguiti nell’attività di lavoratore autonomo o professionista.

Tale presunzione sarebbe lesiva del principio di ragionevolezza e del principio della capacità contributiva, essendo, secondo la Corte Costituzionale, arbitrario ipotizzare che i prelievi ingiustificati dai conti correnti bancari da parte di un lavoratore autonomo siano destinati ad un investimento nell’ambito della propria attività professionale e che questo investimento, a sua volta, sia produttivo di un reddito.

Venendo meno la presunzione suddetta, si sposta sull’Amministrazione finanziaria l’onere di provare che i prelevamenti ingiustificati dal conto corrente bancario, non annotati nelle scritture contabili, siano stati utilizzati dal libero professionista per acquisti riguardanti la produzione del reddito, conseguendone dei ricavi.

La Corte di Cassazione ha, inoltre, richiamato il principio generale dell’efficacia retroattiva delle pronunce di illegittimità costituzionale (se non nei casi di rapporti esauriti in modo definitivo). Gli effetti della pronuncia di illegittimità costituzionale del 2014, pertanto, trovano applicazione anche al caso specifico, con conseguente rigetto del ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la pronuncia di secondo grado.

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