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16 Giugno 2017

Legge sul lavoro autonomo non imprenditoriale: novità anche in ambito fiscale

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E’ stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 13 giugno 2017, la Legge n. 81 del 22 maggio 2017 contenente misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire la flessibilità dei tempi e dei luoghi nell’ambito del lavoro subordinato. La Legge è entrata in vigore il 14 giugno 2017.

Il primo capo della Legge è interamente dedicato al lavoro autonomo. Nel primo articolo viene, infatti, precisato che le disposizioni del primo capo si applicano ai rapporti di lavoro autonomo previsti dal terzo titolo del libro quinto del Codice Civile, compresi i rapporti di lavoro autonomo che hanno una disciplina particolare. Sono esclusi dall’ambito di applicazione di tali disposizioni, invece, gli imprenditori, compresi i piccoli imprenditori.

All’articolo 2 della Legge è disposto che le disposizioni contenute nel Decreto Legislativo n. 192 del 9 novembre 2012 relative ai ritardi nei pagamenti nelle transazioni commerciali trovano ora applicazione, in quanto compatibili, anche alle transazioni commerciali tra lavoratori autonomi ed imprese, tra lavoratori autonomi ed amministrazioni pubbliche e tra lavoratori autonomi, salva la possibilità di applicare eventuali disposizioni più favorevoli.

L’articolo 3 della Legge fa riferimento alle clausole e condotte abusive. In particolare, si considerano abusive e, quindi, prive di effetto, le clausole che attribuiscono al committente la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto o, nel caso di contratti con prestazioni continuative, le clausole che prevedono la facoltà del committente di recedere dal contratto senza congruo preavviso. Si considerano abusive e, quindi, inefficaci anche le clausole con le quali le parti concordano termini di pagamento superiori a 60 giorni dalla data di ricevimento da parte del committente della fattura o della richiesta di pagamento. Inoltre, è considerato abusivo il comportamento assunto dal committente che si rifiuta di stipulare il contratto in forma scritta. Sia nel caso delle clausole abusive che nel caso di condotta abusiva del committente nelle forme suddette il lavoratore autonomo ha diritto al risarcimento del danno.

La Legge non trascura di riconoscere espressamente al lavoratore autonomo i diritti di utilizzazione economica degli apporti originali e delle invenzioni realizzate nella fase di esecuzione del contratto, salvo il caso in cui l’attività inventiva sia già oggetto del contratto di lavoro e per essa sia, quindi, previsto un compenso (articolo 4 della Legge n. 81/2017).

La Legge contiene, altresì, una delega al Governo per l’adozione di uno o più Decreti Legislativi volti a regolare la rimessione di atti delle amministrazioni pubbliche alle professioni organizzate in ordini o collegi (articolo 5 della Legge n. 81/2017).

Una delega al Governo è, altresì, prevista per il rafforzamento delle prestazioni di sicurezza e di protezione sociale dei professionisti iscritti agli ordini ed ai collegi e per l’ampliamento delle prestazioni di maternità e di malattia riconosciute ai lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata Inps (articolo 6 della Legge n. 81/2017).

L’articolo 7 della Legge riconosce la stabilizzazione e l’estensione dell’indennità di disoccupazione ai lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa.

Alcune specifiche disposizioni di rilevanza fiscale sono, inoltre, contenute nell’articolo 8 della Legge n. 81/2017, in particolare per quanto riguarda la deducibilità fiscale delle spese per prestazioni alberghiere e somministrazione di alimenti e bevande. La disciplina previgente prevedeva che tali spese fossero deducibili nella misura del 75 % e, in ogni caso, per un importo complessivo non superiore al 2 % dell’ammontare dei compensi percepiti nel periodo d’imposta. Questi limiti non trovano ora applicazione in caso di spese sostenute dall’esercente arte o professione in esecuzione di un incarico ed addebitate analiticamente al committente. Inoltre, le spese sostenute direttamente dal committente continuano a non costituire compensi in natura per il professionista. La novità in questione trova applicazione dal 2017.

L’articolo 8 della Legge prevede anche dei diritti di rilevanza sociale per i lavoratori iscritti alla Gestione separata Inps.

L’articolo 9 della Legge n. 81/2017 è, inoltre, dedicato alla questione della formazione dei lavoratori autonomi. Secondo le nuove disposizioni, le spese per l’iscrizione a master ed a corsi di formazione o di aggiornamento professionale e le spese di iscrizione a convegni e congressi, comprese quelle di viaggio e soggiorno, sono integralmente deducibili, entro il limite annuo di 10.000 Euro. E’ stato eliminato, quindi, il limite della deducibilità nella misura del 50 %. Inoltre, sono integralmente deducibili, nel limite annuo di 5.000 Euro, le spese sostenute per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno all’auto-imprenditorialità, mirate a sbocchi occupazionali effettivamente esistenti ed appropriati, erogati da organismi accreditati. Sono, infine, integralmente deducibili dai lavoratori autonomi anche gli oneri sostenuti per la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo fornita da forme di assicurazione o di solidarietà.

L’articolo 10 della Legge n. 81/2017 prevede delle forme di accesso alle informazioni sul mercato del lavoro e dei servizi di orientamento, riqualificazione e ricollocazione anche per i lavoratori autonomi.

Una delega al Governo, contenuta all’articolo 11 della Legge n. 81/2017, riguarda, inoltre, la semplificazione della normativa in materia di salute e sicurezza negli studi professionali.

Ulteriori disposizioni sono inserite nella Legge n. 81/2017 riguardo all’accesso agli appalti pubblici ed ai bandi per l’assegnazione di incarichi ed appalti privati (articolo 12), all’indennità di maternità (articolo 13), alla tutela della gravidanza, la malattia e l’infortunio (articolo 14).

Il secondo capo della Legge n. 81/2017 è, infine, dedicato al “lavoro agile”, inteso come nuova modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato. Sono regolati, in particolare, i seguenti aspetti:

  • la forma ed il recesso;
  • il trattamento, il diritto all’apprendimento continuo ed alla certificazione delle competenze del lavoratore;
  • il potere di controllo e disciplinare del datore di lavoro;
  • la sicurezza sul lavoro;
  • l’assicurazione obbligatoria per gli infortuni e le malattie professionali.

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